Sentenza del 21/06/2016 n. 12803 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto l’agevolazione per investimenti prevista dall’art. 62, comma 1, lett. e), della L. n. 289/2002. La prima istanza non era stata accolta per esaurimento dei fondi; la società la ripresentò oltre il termine per il rinnovo fissato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate. Sosteneva che tale termine fosse estraneo al sistema normativo, non applicabile alle istanze successive al 1° gennaio 2003 e, in ogni caso, non perentorio. L’Agenzia, con un unico motivo, contestò l’interpretazione accolta in appello e la legittimità del riconoscimento dell’agevolazione nonostante il rinnovo tardivo.
La decisione
La Cassazione, con decisione del 10 giugno 2016 depositata il 21 giugno 2016, ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società, così confermando il diniego dell’agevolazione. Ha ritenuto che la domanda non accolta per esaurimento dei fondi conservi una priorità per la successiva valutazione, ma che il mantenimento di tale priorità richieda il rinnovo entro il termine fissato dal Direttore dell’Agenzia: il rinnovo manifesta la permanenza dell’interesse e consente di ordinare le domande. È dunque legittimo respingere la domanda rinnovata tardivamente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per l’assenza di precedenti specifici.
Norme richiamate
L. n. 388/2000, art. 8, commi 1-bis e 1-ter
La lettura di tali disposizioni deve essere, tuttavia, integrata con la lettura di quanto disposto dalla L. n. 289 del 2002, art. 62 il quale delega il direttore dell'Agenzia delle entrate ad emanare un proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con il quale "sono approvati il modello di comunicazione (degli elementi che la legge richiede per il diritto all'agevolazione) e il termine per la sua effettuazione": la norma poi fa esplicito riferimento, al comma 1, lett. d, f e h al rinnovo di domande non accolte per esaurimento fondi.
Le disposizioni disciplinano la presentazione telematica delle istanze e la loro valutazione secondo l’ordine previsto, dando precedenza alle domande dell’anno precedente non accolte per esaurimento dei fondi. Vanno lette insieme all’art. 62 della L. n. 289/2002, che consente di regolare il rinnovo e il relativo termine.
L. n. 289/2002, art. 62, comma 1, lett. e) e disposizioni sul rinnovo richiamate dalla sentenza
Dal sistema complessivo delle disposizioni normative si ricava, alla luce dei principi di buona amministrazione, che: a) il mancato accoglimento della domanda di agevolazione per esaurimento fondi non è equiparabile ad un rigetto definitivo della domanda stessa che conserva una sua validità in ordine all'acquisito diritto di priorità nella valutazione successiva; b) il mantenimento del suddetto diritto di priorità esige, tuttavia, il rinnovo dell'istanza, che è testimonianza della conservazione dell'interesse alla concessione dell'agevolazione e il "rinnovo" è senza dubbio esso stesso una delle modalità di presentazione dell'istanza che il legislatore ha delegato il direttore dell'Agenzia delle entrate a stabilire; c) la necessità di procedere alla valutazione delle istanze secondo l'ordine di presentazione impone anche che sia fissato ai soggetti richiedenti un termine (fissare il quale è rimesso al decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate) entro cui manifestare il proprio interesse alla concessione dell'agevolazione.
Il mancato accoglimento per esaurimento dei fondi non estingue la domanda né la priorità acquisita, ma per conservare tale priorità il richiedente deve rinnovare l’istanza entro il termine fissato dal Direttore dell’Agenzia. Il termine serve a rendere attuale l’interesse del richiedente e a consentire la gestione ordinata delle domande.
Massime di principio
- Quando una domanda di agevolazione non viene accolta soltanto per esaurimento dei fondi, ciò non equivale necessariamente a un rigetto definitivo: può restare una priorità per la valutazione successiva, se il sistema normativo la prevede.
- La priorità non è automatica o indefinita: se la disciplina prevede un rinnovo entro un termine, il richiedente deve rispettarlo per mantenere l’ordine di precedenza.
- Un termine stabilito dall’autorità in forza di una delega normativa può essere vincolante anche se la legge istitutiva dell’agevolazione non dettaglia direttamente la procedura di rinnovo, quando il termine è funzionale alla gestione ordinata delle istanze.
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