Cassazione Penale, Ordinanza n. 24514/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando la decisione di primo grado, lo ha ritenuto responsabile di fatti ricondotti alla falsificazione e all'uso di un documento di identità con generalità false, contestati ai sensi degli artt. 477 e 482 c.p. I motivi dedotti sono tre: 1) violazione di legge per la ritenuta inapplicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo la difesa che non vi sarebbe prova della partecipazione dell'imputato all'attività di falsificazione e che la condotta non integrerebbe la fattispecie più grave; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, contestando la quantificazione della pena base e degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, osserva che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non illogica; la Corte territoriale aveva indicato i criteri ritenuti decisivi. Quanto al secondo motivo, ritiene manifestamente infondata la censura, richiamando il principio per cui il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore e false generalità è circostanza idonea a integrare il reato contestato nella forma più grave, essendo logicamente desumibile la partecipazione alla contraffazione mediante la fornitura della propria immagine. Quanto al terzo motivo, afferma che la graduazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la motivazione resa dalla Corte di appello è congrua. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata come base della contestazione originaria, in combinazione con l'art. 482 c.p.; il testo non precisa ulteriormente la qualificazione giuridica concreta oltre al riferimento alla falsificazione di documento di identità.
norma richiamata come base della contestazione originaria, in combinazione con l'art. 477 c.p.
la sua applicazione è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito e non richiede la disamina di tutti gli elementi dell'art. 133, comma 1, c.p., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
è richiamato come parametro valutativo per la particolare tenuità del fatto; non occorre che il giudice li esamini tutti, ma solo quelli reputati rilevanti.
il possesso di un documento d'identità con foto del possessore e false generalità è idoneo a integrare la fattispecie più grave; la presenza della fotografia costituisce forte indice della partecipazione alla contraffazione.
viene evocato come fattispecie meno grave esclusa dalla qualificazione operata dalla Corte.
Massime di principio
- La verifica della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge manifesta; se il giudice di merito indica in modo non illogico gli elementi decisivi, la censura è inammissibile o infondata.
- Ai fini della qualificazione del fatto relativo a documenti d'identità falsi, la presenza della fotografia del possessore con false generalità può costituire un indice decisivo della partecipazione alla contraffazione, consentendo di ritenere integrata la fattispecie più grave.
- La determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione non è arbitraria o illogica e dà conto degli elementi ritenuti rilevanti.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della commisurazione della pena né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice di appello quando la scelta sanzionatoria sia sorretta da motivazione congrua.
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