Cassazione Civile, Sentenza n. 7532/2021 del 17/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato estinto ex lege il giudizio (art. 391 c.p.c.), sulla base dell'adesione alla definizione agevolata e del pagamento integrale delle somme dovute, con conseguente cessazione della materia del contendere. Non si è provveduto sulle spese, anche per la mancata costituzione del Comune.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio (n. 2828/2015) relativa a un avviso di accertamento tributario; questioni principali sollevate: inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c. per mancata comunicazione della data di pubblica udienza e per l'insufficienza della mera ammissione di alienazione immobili a costituire non contestazione di fatti specifici; contestazione della tassazione dovuta per mancata dichiarazione ICI relativa alle annualità 2007-2010. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata (art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. L. n. 225/2016) e ha pagato integralmente le rate previste
Norme richiamate
art. 6 d.l. n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016)
La norma disciplina la definizione agevolata (rottamazione) degli avvisi di accertamento; l'adesione del debitore seguita dalla comunicazione dell'esattore e dal pagamento delle somme secondo il piano comporta l'estinzione della pretesa tributaria e può determinare l'estinzione del relativo processo
Norma processuale richiamata per dichiarare l'estinzione del giudizio in caso di rinuncia del ricorrente o per effetto di cause di estinzione previste dalla legge; applicata in combinato con la definizione agevolata per chiudere il processo per adesione e pagamento
Richiamato nella causae di merito: il principio della non contestazione richiede fatti specifici non contestati e la corretta comunicazione delle udienze; i giudici di merito hanno ritenuto che la mera ammissione dell'alienazione degli immobili non integra il presupposto della non contestazione e che l'articolo non fosse applicabile per mancata comunicazione della data di udienza
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 11540/2019; Cass. nn. 24082-24083/2018
Principi consolidati secondo cui l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale, seguiti dalla comunicazione dell'esattore, comportano l'estinzione del giudizio di cassazione (per rinuncia se il debitore è ricorrente, o ex lege se è resistente) e la cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. n. 193/2016 e paga integralmente quanto dovuto secondo il piano, il giudizio pendente relativo agli stessi carichi deve essere dichiarato estinto ex lege; il processo si chiude senza decisione sul merito
- Per ottenere l'estinzione è necessario documentare: la domanda di adesione, la comunicazione dell'esattore prevista dalla norma e il pagamento effettivo di tutte le rate; senza tali elementi il giudice non può dichiarare l'estinzione
- Se il debitore che ottiene la definizione è il ricorrente, la chiusura del giudizio può essere qualificata come rinuncia ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; se è il resistente si configura l'estinzione ex lege della controversia
- La dichiarazione di estinzione comporta in genere la cessazione della materia del contendere e impedisce una pronuncia sulle questioni di merito (es. sulla legittimità dell'avviso); eventuali effetti sostanziali restano regolati dagli atti dell'esattore e dagli sgravì ottenuti
- L'art. 115 c.p.c. (non contestazione) richiede fatti specifici e comunicazione dell'udienza: la mera ammissione di un fatto generico (es. alienazione di immobili) non è sufficiente per qualificare una circostanza come non contestata ai fini probatori
- In caso di mancata costituzione dell'intimato (es. Comune), il giudice può astenersi dal decidere sulle spese processuali; chi aderisce alla definizione dovrebbe valutare l'effetto di rinuncia ai diritti processuali connessi alla chiusura del contenzioso
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