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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7532/2021 del 17/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto ex lege il giudizio (art. 391 c.p.c.), sulla base dell'adesione alla definizione agevolata e del pagamento integrale delle somme dovute, con conseguente cessazione della materia del contendere. Non si è provveduto sulle spese, anche per la mancata costituzione del Comune.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Lazio (n. 2828/2015) relativa a un avviso di accertamento tributario; questioni principali sollevate: inapplicabilità dell'art. 115 c.p.c. per mancata comunicazione della data di pubblica udienza e per l'insufficienza della mera ammissione di alienazione immobili a costituire non contestazione di fatti specifici; contestazione della tassazione dovuta per mancata dichiarazione ICI relativa alle annualità 2007-2010. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata (art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. L. n. 225/2016) e ha pagato integralmente le rate previste

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193/2016 (conv. L. n. 225/2016)

    La norma disciplina la definizione agevolata (rottamazione) degli avvisi di accertamento; l'adesione del debitore seguita dalla comunicazione dell'esattore e dal pagamento delle somme secondo il piano comporta l'estinzione della pretesa tributaria e può determinare l'estinzione del relativo processo

  • art. 391 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per dichiarare l'estinzione del giudizio in caso di rinuncia del ricorrente o per effetto di cause di estinzione previste dalla legge; applicata in combinato con la definizione agevolata per chiudere il processo per adesione e pagamento

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella causae di merito: il principio della non contestazione richiede fatti specifici non contestati e la corretta comunicazione delle udienze; i giudici di merito hanno ritenuto che la mera ammissione dell'alienazione degli immobili non integra il presupposto della non contestazione e che l'articolo non fosse applicabile per mancata comunicazione della data di udienza

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Cass. n. 11540/2019; Cass. nn. 24082-24083/2018

    Principi consolidati secondo cui l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale, seguiti dalla comunicazione dell'esattore, comportano l'estinzione del giudizio di cassazione (per rinuncia se il debitore è ricorrente, o ex lege se è resistente) e la cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • Se il contribuente aderisce alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. n. 193/2016 e paga integralmente quanto dovuto secondo il piano, il giudizio pendente relativo agli stessi carichi deve essere dichiarato estinto ex lege; il processo si chiude senza decisione sul merito
  • Per ottenere l'estinzione è necessario documentare: la domanda di adesione, la comunicazione dell'esattore prevista dalla norma e il pagamento effettivo di tutte le rate; senza tali elementi il giudice non può dichiarare l'estinzione
  • Se il debitore che ottiene la definizione è il ricorrente, la chiusura del giudizio può essere qualificata come rinuncia ai sensi dell'art. 391 c.p.c.; se è il resistente si configura l'estinzione ex lege della controversia
  • La dichiarazione di estinzione comporta in genere la cessazione della materia del contendere e impedisce una pronuncia sulle questioni di merito (es. sulla legittimità dell'avviso); eventuali effetti sostanziali restano regolati dagli atti dell'esattore e dagli sgravì ottenuti
  • L'art. 115 c.p.c. (non contestazione) richiede fatti specifici e comunicazione dell'udienza: la mera ammissione di un fatto generico (es. alienazione di immobili) non è sufficiente per qualificare una circostanza come non contestata ai fini probatori
  • In caso di mancata costituzione dell'intimato (es. Comune), il giudice può astenersi dal decidere sulle spese processuali; chi aderisce alla definizione dovrebbe valutare l'effetto di rinuncia ai diritti processuali connessi alla chiusura del contenzioso

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