Cassazione Penale, Sentenza n. 42353/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del 15/07/2024 con cui il Tribunale del riesame aveva annullato la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare nei confronti di T.A.. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per lesioni aggravate alla consorte (pugno alla testa, prognosi 7 giorni) ma aveva escluso il pericolo di recidiva specifica sulla base di: convivenza "separata" da mesi, unico carico penale ritenuto di dubbia consumazione, vaghezza di altri episodi denunciati, dichiarazioni della persona offesa che minimizzavano il timore per la propria incolumità, e il fatto che il giudice civile avesse assegnato la casa familiare alla moglie e ordinato allontanamento. Il Pubblico Ministero denunciava la manifesta illogicità e incompletezza della motivazione: l'assegnazione della casa e l'elevata conflittualità avrebbero anzi potuto costituire motivo di reiterazione delle condotte lesive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendolo fondato per manifesta illogicità e incompletezza della motivazione del Tribunale del riesame. La Cassazione ha richiamato che i gravi indizi risultano dagli atti e che, in materia di "violenza domestica" e "violenza assistita", la necessità di tutela è particolarmente stringente per rispettare gli obblighi internazionali (Convenzione di Istanbul e successive leggi italiane). Ha censurato il Tribunale del riesame per aver minimizzato la condotta violenta richiamando argomentazioni non rilevanti (la presunta relazione sentimentale della vittima, il vivere "separati" in casa, la presenza dei figli come deterrente), e per aver dato valutazioni contraddittorie circa la rilevanza di altri procedimenti pendenti. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il fascicolo al Tribunale di Salerno per un nuovo esame con motivazione più penetrante e completa. Ha disposto l'omessa indicazione dei dati identificativi in caso di diffusione della sentenza.
Norme richiamate
Limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: la Corte può censurare la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione degli atti impugnati
Obbligo del pubblico ministero di valutare tempestivamente (entro 30 giorni) la sussistenza di misure cautelari nei reati di violenza domestica; termine stringente per il giudice per la richiesta di misure
art. 280 ult. co. cod. proc. pen.
Previsione che consente l'applicazione di misure cautelari anche al di fuori dei limiti di pena ordinariamente prescritti per altri delitti quando è in gioco la tipologia di reato in esame
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Richiama il criterio rilevante della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta ai fini delle esigenze cautelari
Convenzione di Istanbul (ratificata con L. 27 giugno 2013, n. 77)
Imposizione agli Stati di misure di prevenzione e protezione delle vittime di violenza di genere; le motivazioni individuali delle vittime non possono essere l'unico criterio per escludere la protezione cautelare
Interventi legislativi successivi
D.L. n. 93/2013 conv. L. n.119/2013; L. n.69/2019; L. 24 novembre 2023 n.168
Rafforzamento normativo della tutela contro la violenza domestica e della nozione di "violenza domestica" e "violenza assistita", incidendo sulla valutazione delle esigenze cautelari
Giurisprudenza CEDU e di legittimità
sent. CEDU 2/3/2017 Talpis; CEDU 7/4/2022 Landi; CEDU 10/6/2022 De Giorgi; Cass. sez.6 n.11910/2023 e n.46797/2023
Conferma l'obbligo di uno standard di protezione elevato per le vittime di violenza domestica e il principio che la volontà della vittima di separarsi non esclude il pericolo di reiterazione
Massime di principio
- In materie di violenza domestica e violenza assistita la valutazione delle esigenze cautelari deve privilegiare la protezione della vittima; la sua volontà di minimizzare o separarsi non è di per sé idonea a escludere il pericolo di reiterazione.
- La sussistenza di gravi indizi unita alla presenza di procedimenti pendenti per fatti analoghi è elemento significativo a sostegno del pericolo di reiterazione e giustifica misure cautelari conservative.
- La revoca o l'attenuazione di misure cautelari da parte del riesame richiede una motivazione penetrante, coerente e completa; argomentazioni generiche o fondamenti non pertinenti (es.: scelte sentimentali della vittima) costituiscono vizio di motivazione.
- Le obbligazioni internazionali (Convenzione di Istanbul) e la normativa nazionale di contrasto alla violenza di genere devono orientare il bilanciamento, privilegiando la sicurezza delle vittime.
- Gli atti del giudice civile (es. assegnazione della casa familiare) non sono automaticamente risolutivi della valutazione delle esigenze cautelari penali, specie se l'imputato conserva rapporti o interessi che lo legano all'ambiente domestico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42170/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42171/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42174/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42175/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42176/2024 del 18/11/2024
- Sentenza penale · 18 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 42177/2024 del 18/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →