Cassazione Penale, Ordinanza n. 30011/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo ha condannato per calunnia. I motivi dedotti contestano: 1) l'integrazione del reato sotto il profilo oggettivo; 2) l'insussistenza dell'elemento psicologico; 3) il mancato esercizio del potere di rinnovazione istruttoria; 4) l'omessa applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Secondo la Corte, le censure sui primi due profili sono generiche e ripropongono questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito; la doglianza sulla rinnovazione istruttoria ignora la motivazione di irrilevanza fondata sul fatto che la dichiarazione dei redditi era presentata digitalmente tramite il servizio fisco online, sicché rilevavano i dati dichiarati e l'identificazione dell'autore dell'invio; la censura sull'art. 131-bis è infondata perché la condotta era collegata a un ulteriore reato di truffa in danno di ente pubblico, idoneo a far escludere la particolare tenuità.
Norme richiamate
Individua il reato oggetto della condanna impugnata, cioè la calunnia.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta era inserita in un contesto collegato a un'ulteriore truffa in danno di ente pubblico, incompatibile con la tenuità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, sono inammissibili le censure che si risolvano in deduzioni generiche in fatto o nella mera riproposizione di motivi già disattesi con argomenti giuridicamente corretti dal giudice di merito, senza una specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Il mancato esercizio del potere di rinnovazione istruttoria non è censurabile quando la decisione di merito abbia fornito una motivazione espressa di irrilevanza della prova richiesta, specie se la rilevanza della condotta va valutata in relazione ai dati effettivamente dichiarati e all'identificazione del soggetto che ha effettuato l'operazione digitale.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta contestata sia collegata a ulteriori fatti-reato o si inserisca in un contesto offensivo più ampio, tale da escludere la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
Come è indicizzato
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