Parere n. 1080/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle signore Bozzo Maria Cristina e Bozzo Nicoletta contro il Comune di Torino e nei confronti dell’Associazione Area Sonora per l’annullamento del provvedimento n. 1335 del 3 ottobre 2023 di esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasformazioni edilizie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale n. 1335 del 3 ottobre 2023, relativo all’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasformazioni edilizie.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Le ricorrenti, comproprietarie di un immobile adibito a magazzino, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Torino ha chiesto di produrre, entro trenta giorni, documentazione attestante la conformità edilizio-urbanistica di opere realizzate dall’associazione conduttrice, consistenti nella trasformazione del magazzino in scuola di musica mediante tramezzature e realizzazione di un servizio igienico. Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, sostenendo che l’abuso avrebbe dovuto essere assoggettato a sanzione ripristinatoria, anziché a sanzione pecuniaria parametrata all’incremento del valore venale dell’immobile. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché rivolto contro un atto endoprocedimentale e, inoltre, il difetto di giurisdizione relativamente alle asserite violazioni del contratto di locazione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito la tardività del ricorso e condiviso le difese comunali.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, poiché le ricorrenti non hanno formulato una domanda relativa all’inadempimento del contratto di locazione, avendo richiamato tale circostanza soltanto per ricostruire i fatti. È stata ritenuta infondata anche l’eccezione di tardività: il ricorso, notificato il 26 febbraio 2024, è stato proposto entro il termine di 120 giorni decorrente dalle comunicazioni dell’atto alle ricorrenti, considerato che la scadenza cadeva di domenica. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile perché l’atto impugnato è meramente endoprocedimentale. Esso non applica alcuna sanzione, ma richiede documentazione sulla conformità delle opere e consente la presentazione di memorie, attivando il contraddittorio prima dell’eventuale provvedimento sanzionatorio. Non trattandosi di atto definitivo né immediatamente lesivo, non è impugnabile con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione
L’eccezione è infondata, poiché le ricorrenti non hanno chiesto di accertare l’inadempimento dell’associazione agli obblighi derivanti dal contratto di locazione; il riferimento al rapporto locatizio serve soltanto a illustrare la vicenda fattuale.
Tardività del ricorso
L’eccezione è infondata. L’atto è stato ricevuto da una ricorrente l’8 novembre 2023 e, per l’altra, si è perfezionata la compiuta giacenza il 28 ottobre 2023. La notificazione del ricorso, avvenuta il 26 febbraio 2024, è stata effettuata entro il termine di 120 giorni, tenuto conto che il 25 febbraio cadeva di domenica.
Impugnabilità dell’atto endoprocedimentale
Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento impugnato non conclude il procedimento, non applica alcuna sanzione e si limita a richiedere documentazione e a consentire la presentazione di memorie. L’atto attiva il contraddittorio procedimentale e non è immediatamente lesivo.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971
possono essere impugnati con ricorso straordinario gli atti definitivi
Il ricorso straordinario è esperibile soltanto contro atti definitivi, cioè conclusivi del procedimento e non suscettibili di ricorso gerarchico; non è invece proponibile contro atti meramente endoprocedimentali e privi di immediata lesività.
art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti con riferimento alla qualificazione dell’abuso e al regime sanzionatorio, ma il Consiglio di Stato non ha esaminato il merito, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammissibile soltanto contro atti definitivi, ossia atti che concludono il procedimento e non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
- Un atto comunale che richiede documentazione sulla conformità edilizia, indica le modalità di partecipazione e consente la presentazione di memorie ha natura endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile con ricorso straordinario, se non applica ancora alcuna sanzione e non produce una lesione immediata.
- La circostanza che un atto preceda l’eventuale irrogazione di una sanzione e attivi il contraddittorio procedimentale esclude, di regola, la sua definitività e la sua immediata lesività.
- Nel computo del termine di 120 giorni per il ricorso straordinario, la scadenza coincidente con una domenica è prorogata al primo giorno non festivo successivo.
Impugnazione di un atto comunale di vigilanza edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due comproprietarie di un immobile contro il Comune di Torino, nei confronti dell’associazione conduttrice. L’impugnazione concerne il provvedimento comunale n. 1335 del 3 ottobre 2023, adottato nell’ambito della vigilanza sulle trasformazioni edilizie.
Premesse fattuali
Le ricorrenti sono comproprietarie, per successione mortis causa, di un immobile destinato a magazzino, situato al piano seminterrato di un fabbricato. L’immobile era stato locato a un’associazione, che avrebbe realizzato tramezzature interne e un servizio igienico, trasformando il magazzino in una scuola di musica.
Il Comune ha notificato alle proprietarie e all’associazione un atto con il quale ha chiesto di produrre, entro trenta giorni, documentazione attestante la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e alla disciplina edilizia vigente. L’atto indicava inoltre i responsabili del procedimento e dell’istruttoria, le modalità di accesso agli atti e la facoltà di presentare memorie.
Motivi del ricorso
Le ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 37, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto. A loro avviso, l’abuso avrebbe dovuto comportare una sanzione ripristinatoria, anziché una sanzione pecuniaria parametrata all’incremento del valore venale dell’immobile. Hanno inoltre riferito che l’associazione si era impegnata a ripristinare i luoghi a proprie cura e spese.
Eccezioni preliminari
Il Comune ha sostenuto che il ricorso fosse inammissibile perché rivolto contro un atto non definitivo e ha contestato la giurisdizione nella parte eventualmente riferibile agli obblighi contrattuali dell’associazione conduttrice. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha eccepito la tardività del ricorso.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio procedimentale, poiché la relazione ministeriale e le controdeduzioni comunali erano state trasmesse alle ricorrenti, che non avevano presentato replica.
Difetto di giurisdizione e tardività
L’eccezione di difetto di giurisdizione è stata respinta. Il riferimento al contratto di locazione era contenuto nella ricostruzione dei fatti, ma le ricorrenti non avevano formulato una domanda volta ad accertare l’inadempimento dell’associazione.
È stata respinta anche l’eccezione di tardività. Una ricorrente aveva ricevuto l’atto l’8 novembre 2023; per l’altra, la raccomandata si era perfezionata per compiuta giacenza il 28 ottobre 2023. Poiché il ricorso era stato notificato il 26 febbraio 2024 e il termine di 120 giorni scadeva il 25 febbraio, domenica, la notificazione è stata considerata tempestiva.
Natura endoprocedimentale dell’atto
Il Consiglio di Stato ha ritenuto invece fondata l’eccezione relativa alla non impugnabilità dell’atto. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.P.R. n. 1199/1971, il ricorso straordinario può essere proposto contro atti definitivi, vale a dire atti che concludono il procedimento e non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
L’atto impugnato non aveva natura definitiva perché:
- si limitava a richiedere documentazione sulla conformità delle opere;
- concedeva un termine per la presentazione di memorie;
- attivava il contraddittorio procedimentale;
- non applicava alcuna sanzione;
- precedeva l’eventuale provvedimento sanzionatorio conclusivo.
Pertanto, il procedimento sanzionatorio edilizio non era ancora concluso e l’atto non risultava immediatamente lesivo della posizione giuridica delle ricorrenti.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. Il merito relativo alla qualificazione dell’abuso e al regime sanzionatorio previsto dall’art. 37 d.P.R. n. 380/2001 non è stato esaminato.
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