Cassazione Penale, Ordinanza n. 11434/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità penale per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata alla cessione a terzi. La difesa deduceva, con due motivi connessi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 530, comma 2, c.p.p., sostenendo che i giudici di merito non avessero escluso la plausibile ipotesi alternativa dell'uso personale. In particolare, si rilevava che il soggetto era stato trovato con un quantitativo modesto di cocaina, suddivisa in 5 involucri per complessivi 2,7 grammi, senza denaro contante né strumenti di confezionamento; si contestava inoltre la valorizzazione del gesto di disfarsi della sostanza alla vista dei carabinieri, della purezza della cocaina e di alcune chat WhatsApp su appuntamenti, ritenute non decisive e già giudicate non idonee a provare lo spaccio in primo grado. La censura, in sostanza, mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e a sostenere che la condotta fosse compatibile con il consumo personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello, senza individuare specifici errori logici o travisamenti, e che si risolvessero in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al sindacato di legittimità. La Corte ha condiviso la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui il modesto quantitativo, la suddivisione in 5 involucri, l'elevato grado di purezza, il comportamento sospetto alla vista dei carabinieri e l'assenza di una documentata tossicodipendenza rendevano non plausibile l'uso personale e supportavano la destinazione alla cessione a terzi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
la regola dell'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova non era invocabile, poiché la motivazione di merito aveva spiegato in modo coerente le ragioni della condanna e il ricorso mirava solo a riproporre una lettura alternativa dei fatti.
la sentenza lo richiama solo indirettamente come fattispecie sostanziale di detenzione finalizzata alla cessione di sostanza stupefacente, desunta dagli indizi valorizzati dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito, ma deve verificare soltanto la tenuta logica e giuridica della motivazione nei limiti della plausibile opinabilità.
- La destinazione di sostanza stupefacente all'uso personale o allo spaccio può essere desunta da qualsiasi elemento indiziario, purché il ragionamento inferenziale sia rigoroso, univoco e fondato su corrette massime di अनुभवienza.
- La suddivisione della droga in più involucri, l'elevato grado di purezza, il comportamento volto a disfarsi della sostanza alla vista delle forze dell'ordine e la complessiva incompatibilità della detenzione con un consumo personale possono costituire indici convergenti della finalità di cessione a terzi.
- L'assenza di denaro contante o di strumenti di confezionamento non esclude, da sola, la destinazione allo spaccio quando il giudice di merito spieghi che la detenzione non è stata contestata come cessione consumata, ma come possesso illecito di sostanza predisposta per una successiva cessione.
- Le censure che si limitano a riproporre una diversa lettura delle prove, senza evidenziare specifici travisamenti o manifeste illogicità della motivazione, sono inammissibili in cassazione.
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