Cassazione Penale, Ordinanza n. 21409/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze non rientravano tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). Dal testo emerge che le censure formulate non erano riconducibili ai motivi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attinenti: alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente ha quindi proposto doglianze ritenute non deducibili in cassazione nel rito del patteggiamento.
Norme richiamate
Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la decisione impugnata.
Individua i motivi specifici e tassativi che possono essere dedotti con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; censure diverse sono indeducibili.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità".
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze estranee a tali ipotesi sono inammissibili.
- Nel rito del patteggiamento il controllo di legittimità è circoscritto a specifici vizi, in particolare quelli relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La proposizione di motivi non deducibili comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
- Quando il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la Corte può pronunciare senza formalità.
Come è indicizzato
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