Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21409/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze non rientravano tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata nel dispositivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). Dal testo emerge che le censure formulate non erano riconducibili ai motivi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non attinenti: alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente ha quindi proposto doglianze ritenute non deducibili in cassazione nel rito del patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito si colloca la decisione impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Individua i motivi specifici e tassativi che possono essere dedotti con ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; censure diverse sono indeducibili.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso "senza formalità".

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; doglianze estranee a tali ipotesi sono inammissibili.
  • Nel rito del patteggiamento il controllo di legittimità è circoscritto a specifici vizi, in particolare quelli relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La proposizione di motivi non deducibili comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenze economiche previste dalla legge.
  • Quando il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la Corte può pronunciare senza formalità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.