Cassazione Civile, Ordinanza n. 34770/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un'istanza di correzione di errore materiale proposta dal Comune di Monselice in relazione a una precedente ordinanza della Corte di cassazione n. 6854/2025, resa in un giudizio tributario su IMU e TASI 2014 dovute per 371 immobili e un'area edificabile intestati ad ATER. In quel giudizio, ATER aveva sostenuto che gli immobili fossero alloggi sociali e quindi esenti, ottenendo inizialmente ragione in primo grado; la decisione di appello era stata favorevole al Comune. In cassazione, la precedente ordinanza aveva accolto solo in parte il ricorso del Comune: aveva respinto le censure sulla debenza IMU, accolto il motivo sulla TASI per l'annualità 2014 e rinviato per ulteriori valutazioni sulla prova della qualifica di alloggio sociale. L'istanza odierna lamentava un errore nel dispositivo di quella ordinanza, dove era scritto che il primo motivo era accolto "limitamente all'inapplicabilità della TASI", mentre secondo il ricorrente il corretto tenore doveva essere il contrario, cioè l'applicabilità della TASI. ATER ha resistito eccependo la tardività della domanda di correzione, perché proposta dopo la riassunzione della causa dinanzi al giudice di merito, e chiedendo in ogni caso chiarimenti sugli ulteriori adempimenti processuali eventualmente necessari dopo la correzione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività dell'istanza di correzione, ritenendo che non vi siano ostacoli logico-giuridici alla proposizione della correzione di un'ordinanza di rinvio anche dopo la riassunzione del giudizio davanti al giudice di merito. Nel merito ha accolto l'istanza, osservando che la motivazione della precedente ordinanza era univoca nel senso della debenza della TASI sugli alloggi sociali per l'annualità 2014 e che dunque il dispositivo conteneva un errore materiale nell'espressione "inapplicabilità della TASI". La Corte ha disposto la correzione del dispositivo della precedente ordinanza n. 6854/2025 in modo da renderlo coerente con la motivazione. Non sono state pronunciate spese per la natura del procedimento.
Norme richiamate
È il rimedio processuale attraverso cui può essere corretta la difformità tra motivazione e dispositivo per mero errore materiale.
Consente la correzione dell'errore materiale del provvedimento; la Corte ne applica la logica per riallineare il dispositivo all'inequivoca motivazione.
D.L. / disciplina IMU e TASI per gli alloggi sociali
Le disposizioni richiamate nella precedente ordinanza sono lette nel senso che la TASI è dovuta per gli alloggi sociali nell'annualità 2014, mentre la questione IMU resta distinta e oggetto dei motivi accolti o respinti nel precedente giudizio.
Cass. Sez. U., 14/11/2024, n. 29432
Richiamata per escludere la liquidazione delle spese nel procedimento di correzione dell'errore materiale.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile anche se, nelle more, la causa sia stata già riassunta davanti al giudice di rinvio, poiché non sussiste un ostacolo logico-giuridico alla rettifica del provvedimento originario.
- Quando motivazione e dispositivo divergono per una sola espressione, il giudice può correggere il dispositivo se dalla motivazione emerge in modo univoco la reale statuizione adottata.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non occorre introdurre nuove disposizioni o chiarimenti ulteriori se la rettifica richiesta è circoscritta a ripristinare la coerenza tra parte motiva e dispositivo.
- Ai fini della correzione, prevale il contenuto sostanziale e inequivoco della motivazione sul mero dato testuale erroneamente trascritto nel dispositivo.
- Nei procedimenti di correzione non va normalmente pronunciata condanna alle spese, attesa la natura incidentale e non contenziosa della procedura.
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