Cassazione Civile, Ordinanza n. 06433/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (donatario)
La controversia
La controversia riguarda un fondo con diritti enfiteutici sul quale alcuni eredi di una dante causa hanno agito per ottenere, tra l'altro, la dichiarazione di nullità di un atto di donazione del 15 febbraio 1996 con cui la titolare apparente aveva trasferito ai due figli i diritti sul bene, dichiarando di possederlo da oltre un ventennio. In primo grado il Tribunale ha dichiarato la nullità della donazione ritenendo che la donante avesse disposto di bene altrui e ha disposto la prosecuzione dell'istruttoria per la quantificazione delle quote. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione dell'attuale ricorrente. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e carenza assoluta di motivazione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto provata la titolarità in capo agli attori di 6/8 dei diritti e avrebbe trascurato l'esistenza di altri eredi pretermessi; 2) violazione degli artt. 1419 e 1421 c.c., assumendo che la nullità della donazione dovesse essere, al più, parziale e limitata alle quote degli attori, oppure che si trattasse di mera inefficacia per donazione di cosa altrui; 3) nullità della sentenza e del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri eredi della dante causa, con conseguente asserita necessità di rimettere la causa al primo giudice; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe ecceduto i limiti del devolutum pronunciando su una pretesa titolarità di 2/8 in capo al ricorrente e creando un possibile giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che la domanda andava esaminata come proposta, cioè come diretta a ottenere la nullità integrale della donazione, e che i terzi interessati erano legittimati ad agire ex art. 1421 c.c.; ha escluso che potesse operare la nullità parziale ex art. 1419 c.c. e ha aggiunto, per correzione della motivazione, che non sussisteva un litisconsorzio necessario tra tutti i possibili terzi interessati, ma solo tra le parti del contratto, che infatti erano state convenute in giudizio. Ha dichiarato inammissibile la parte del secondo motivo che prospettava per la prima volta in cassazione la qualificazione della donazione come donazione di cosa altrui inefficace, trattandosi di questione nuova. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, perché l'asserita mancata partecipazione di altri eredi non incideva sulla validità della pronuncia di nullità, non essendo configurabile litisconsorzio necessario tra tutti i terzi interessati a chiedere la nullità del contratto. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che la sentenza d'appello non aveva pronunciato in modo definitivo sulle quote dei condividenti e che l'eventuale valutazione sulle quote era stata svolta solo ai fini della decisione sulla nullità, senza formazione di giudicato. Da ciò ha fatto derivare anche l'inammissibilità del primo motivo per carenza di interesse, poiché la misura delle quote non incideva sul diritto degli attori di chiedere la nullità né sulla questione del contraddittorio. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità parziale è configurabile quando la nullità colpisce solo una parte o una clausola del contratto; non è utilizzabile per limitare la declaratoria di nullità dell'intero atto quando la domanda è proposta come impugnazione integrale del contratto.
Chi è terzo rispetto al contratto ma vi ha interesse può far valere la nullità; i terzi interessati sono legittimati ad agire per la declaratoria di nullità dell'atto.
La decisione non può pronunciare oltre i limiti della domanda e del devolutum; nel caso concreto, però, la Corte d'appello non ha ecceduto tali limiti perché ha esaminato le quote solo incidentalmente ai fini della nullità.
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
È il parametro formale per dedurre nullità della sentenza o del procedimento.
Consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, pur confermandone il dispositivo.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
co. 1-quater e comma 1-bis
Essendo il ricorso rigettato, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La nullità di un contratto stipulato inter alios può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse; se l'azione è proposta contro tutte le parti del contratto, non è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti che si assumano titolari di interessi o diritti incompatibili con il negozio.
- La nullità parziale ex art. 1419 c.c. riguarda la frammentazione interna del contratto colpito da invalidità, non la riduzione della pronuncia alla sola quota di interesse dell'attore quando la domanda sia stata proposta come domanda di nullità integrale dell'atto.
- La questione della donazione di cosa altrui, ove non devoluta nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
- Le statuizioni rese dal giudice d'appello solo ai fini della decisione su una questione devoluta, e non come accertamento definitivo del rapporto, non sono idonee a formare giudicato interno e non fondano un interesse autonomo a censura.
- La censura per omesso esame di fatti o per carenza motivazionale è inammissibile quando il fatto dedotto non sia decisivo rispetto alla ratio decidendi o quando la parte non abbia un interesse concreto alla sua revisione.
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