Ordinanza n. 3917/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento num. -OMISSIS-luglio 2025, pubblicato il 9 agosto 2025, con il quale da parte del Csm è stata resa la graduatoria finale per le nomine a v.p.o. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS- e si è deliberata la nomina dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS- di cui al d.d. 23 aprile 2023 in cui non è stata inserita la ricorrente a seguito del parere negativo del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello -OMISSIS-marzo 2025, confermato nella seduta del 27 giugno 2025; - del parere del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello -OMISSIS-giugno 2025, che conferma parere negativo del 26 marzo 2025, comunicato via PEC alla ricorrente in data 4 luglio 2025; - del parere negativo del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello -OMISSIS-marzo 2025, comunicato via mail alla ricorrente in data 10 aprile 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota e lesivo dell’interesse della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e nomina dei vice procuratori onorari, nella parte in cui la ricorrente non è stata inserita a seguito di pareri negativi del Consiglio giudiziario
Esito
Favorevole al resistente (organo di autogoverno della magistratura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale per le nomine a vice procuratore onorario presso una Procura della Repubblica, nonché i pareri negativi del Consiglio giudiziario, chiedendo l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la mancata inclusione nella graduatoria è stata collegata ai pareri negativi espressi nel marzo 2025 e confermati nel giugno 2025. A sostegno della domanda cautelare la ricorrente ha dedotto un pregiudizio connesso alla nomina di soli sette vice procuratori onorari, anziché degli otto previsti dal bando.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto, consistente nella nomina di soli sette vice procuratori onorari invece degli otto previsti dal bando, rappresentasse in realtà un ipotetico pregiudizio dell’interesse pubblico, del quale la ricorrente non è portatrice. L’ordinanza non definisce il merito delle censure rivolte contro la graduatoria e i pareri negativi. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il periculum in mora deve riguardare una lesione concreta e attuale della posizione giuridica dedotta dal ricorrente; non è sufficiente prospettare un pregiudizio riferibile esclusivamente all’interesse pubblico.
- Il privato non può fondare il periculum in mora su una mera riduzione dell’utilità organizzativa o numerica dell’azione amministrativa, quando tale pregiudizio non incide direttamente sulla sua posizione giuridica soggettiva o sul suo interesse legittimo.
Come è indicizzato
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