Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3917/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ​- del provvedimento num. -OMISSIS-luglio 2025, pubblicato il 9 agosto 2025, con il quale da parte del Csm è stata resa la graduatoria finale per le nomine a v.p.o. presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS- e si è deliberata la nomina dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso il Tribunale -OMISSIS- di cui al d.d. 23 aprile 2023 in cui non è stata inserita la ricorrente a seguito del parere negativo del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello -OMISSIS-marzo 2025, confermato nella seduta del 27 giugno 2025; - del parere del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello -OMISSIS-giugno 2025, che conferma parere negativo del 26 marzo 2025, comunicato via PEC alla ricorrente in data 4 luglio 2025; - del parere negativo del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello -OMISSIS-marzo 2025, comunicato via mail alla ricorrente in data 10 aprile 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e di data ignota e lesivo dell’interesse della ricorrente​;

Giustizia amministrativa202511131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e nomina dei vice procuratori onorari, nella parte in cui la ricorrente non è stata inserita a seguito di pareri negativi del Consiglio giudiziario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (organo di autogoverno della magistratura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale per le nomine a vice procuratore onorario presso una Procura della Repubblica, nonché i pareri negativi del Consiglio giudiziario, chiedendo l’annullamento degli atti previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la mancata inclusione nella graduatoria è stata collegata ai pareri negativi espressi nel marzo 2025 e confermati nel giugno 2025. A sostegno della domanda cautelare la ricorrente ha dedotto un pregiudizio connesso alla nomina di soli sette vice procuratori onorari, anziché degli otto previsti dal bando.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha ritenuto che il pregiudizio dedotto, consistente nella nomina di soli sette vice procuratori onorari invece degli otto previsti dal bando, rappresentasse in realtà un ipotetico pregiudizio dell’interesse pubblico, del quale la ricorrente non è portatrice. L’ordinanza non definisce il merito delle censure rivolte contro la graduatoria e i pareri negativi. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il periculum in mora deve riguardare una lesione concreta e attuale della posizione giuridica dedotta dal ricorrente; non è sufficiente prospettare un pregiudizio riferibile esclusivamente all’interesse pubblico.
  • Il privato non può fondare il periculum in mora su una mera riduzione dell’utilità organizzativa o numerica dell’azione amministrativa, quando tale pregiudizio non incide direttamente sulla sua posizione giuridica soggettiva o sul suo interesse legittimo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.