Cassazione Civile, Ordinanza n. 17728/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un rapporto di lavoro autonomo svolto da un'infermiera professionale presso una casa circondariale, inizialmente alle dipendenze del Ministero della giustizia e poi trasferito alla ASL competente per effetto del D.P.C.M. 1 aprile 2008 attuativo del trasferimento delle funzioni sanitarie penitenziarie al Servizio sanitario nazionale. La lavoratrice aveva ottenuto in appello il risarcimento del danno per la mancata rideterminazione del compenso orario in base all'art. 53 della L. n. 740/1970 e al D.P.C.M. 1 aprile 2008, sul presupposto che l'obbligo di rideterminazione fosse passato alla nuova datrice di lavoro, la ASL. La Cassazione, con precedente ordinanza, aveva accolto il ricorso dell'ASL, cassato la decisione di merito e rigettato le domande della lavoratrice. Quest'ultima ha quindi proposto ricorso per revocazione deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte l'avrebbe erroneamente considerata assimilabile a personale medico/pediatrico convenzionato con il SSN, mentre era un'infermiera professionale, e che da tale supposta erronea qualificazione sarebbe derivata l'erronea esclusione dell'applicazione dell'art. 53 L. n. 740/1970. Ha inoltre sostenuto che il compenso orario non fosse assoggettato a procedure contrattuali e negoziali del SSN, ma dovesse essere unilateralmente determinato dalla parte pubblica.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non denunciava un vero errore percettivo o di fatto, ma mirava in sostanza a contestare la ricostruzione giuridico-interpretativa della normativa operata nel precedente giudizio di legittimità. La Corte ha osservato che nell'ordinanza impugnata era stata espressamente riconosciuta la qualifica di infermiera professionale della ricorrente, e che la decisione si fondava non su una falsa percezione della sua qualifica, bensì su una diversa lettura del quadro normativo relativo al trasferimento del rapporto al SSN, alla contrattazione di medicina generale e al blocco delle procedure negoziali. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
errore percettivo e di fatto
la revocazione per errore di fatto non può essere utilizzata per censurare errori di diritto, di giudizio o di valutazione, né per chiedere una nuova interpretazione della normativa applicata dalla Corte
insieme all'art. 395 n. 4 c.p.c. delimita l'ambito della revocazione delle sentenze della Cassazione, escludendo gli errori giuridici
dopo la riforma, la decisione in pubblica udienza è limitata ai casi di particolare rilevanza; altrimenti la definizione avviene in camera di consiglio
disciplina la trattazione camerale ordinaria dei ricorsi non destinati alla pubblica udienza
art. 111 Cost.
non impone un generale sindacato di legittimità per ogni tipo di errore, restando affidata al legislatore la delimitazione dei motivi di revocazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. è ammissibile solo quando la decisione sia fondata su una falsa percezione di un dato processuale o fattuale, e non quando il ricorrente contesti la ricostruzione giuridica o l'interpretazione delle norme effettuata dal giudice di legittimità.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste dell'errore percettivo, chieda una rivalutazione complessiva del quadro normativo o un diverso apprezzamento della qualificazione giuridica della fattispecie.
- Se il provvedimento impugnato ha correttamente identificato il dato fattuale decisivo, la mera dissociazione della parte dalla soluzione ermeneutica adottata non consente l'accesso alla revocazione.
- La revocazione delle sentenze della Cassazione non può essere utilizzata come surrogato del ricorso per cassazione o come ulteriore grado di merito per contestare errori di diritto o di valutazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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