Cassazione Civile, Ordinanza n. 36044/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali fondati su contravvenzioni al codice della strada. Nel giudizio di primo grado l'opposizione era stata accolta dal Giudice di Pace, il quale aveva rilevato che l'agente della riscossione non si era costituito e non aveva dimostrato la regolare e tempestiva notificazione delle cartelle indicate nell'estratto di ruolo; il primo giudice aveva però condannato alle spese del grado solo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, compensandole nei confronti di Roma Capitale e della Prefettura. In appello il Tribunale aveva confermato tale regolazione delle spese, ritenendo giustificata la condanna del solo agente della riscossione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, poiché l'opposizione era stata integralmente accolta e non ricorrevano i presupposti per la compensazione, Roma Capitale avrebbe dovuto essere condannata solidalmente, insieme all'agente della riscossione, alle spese del primo grado. La doglianza si fondava inoltre sull'assenza di una necessaria distinzione di responsabilità tra i resistenti, non essendo stata proposta alcuna specifica censura sul punto da parte loro.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative, quando siano contestati sia atti dell'ente titolare della potestà sanzionatoria sia atti del concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi e, in caso di annullamento della cartella e integrale accoglimento dell'opposizione, possono essere condannati in solido alle spese secondo il principio di soccombenza. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., estendendo a Roma Capitale la condanna alle spese del primo grado già disposta nei confronti dell'agente della riscossione e regolando le spese di appello e di legittimità in solido tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Roma Capitale. Ha inoltre liquidato le spese di secondo e terzo grado ai valori minimi, limitando il rimborso forfettario delle spese generali al 5%, e ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
esprime il principio generale della soccombenza, applicato per imporre la condanna solidale alle spese dei soggetti passivamente legittimati e risultati soccombenti.
richiamato dal ricorrente per contestare la compensazione delle spese; la Corte rileva che non ricorrevano i presupposti per derogare alla soccombenza.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
usato come parametro per la liquidazione delle spese professionali, contenute nei valori minimi in ragione dell'esiguità del valore e della minima rilevanza della questione.
richiamato quale modifica del D.M. n. 55 del 2014 ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In materia di opposizione a cartella esattoriale per sanzioni amministrative, se vengono contestati sia atti dell'ente titolare della sanzione sia atti del concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi e, in caso di integrale accoglimento dell'opposizione, possono essere condannati in solido alle spese.
- La sola circostanza che la soccombenza processuale sia stata determinata in concreto dalla condotta di uno dei co-litiganti non consente, di per sé, di escludere la responsabilità dell'altro per le spese, salvo che vi siano specifiche ragioni processuali o domande di regresso/manleva rilevanti tra loro.
- La compensazione delle spese richiede un valido presupposto normativo e motivazionale; ove l'opposizione sia integralmente accolta e non emerga novità della questione o altro serio motivo, opera il principio della soccombenza.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rideterminando direttamente le spese.
- La liquidazione delle spese può essere contenuta nei minimi tariffari quando il valore della controversia è modesto e la questione presenta scarsa complessità; il rimborso forfettario delle spese generali può essere motivatamente ridotto nei limiti consentiti dalla giurisprudenza.
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