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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02344/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio il difetto di valida sottoscrizione tecnica dell'impugnazione proposta personalmente dal condannato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non escludendo profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso riguardava un'ordinanza del tribunale di sorveglianza di L'Aquila del 23 luglio 2024. Il ricorrente ha proposto l'impugnazione personalmente, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, poiché sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, si applica la regola introdotta dalla legge n. 103 del 2017: il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore cassazionista. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso dell'imputato, e quindi anche del condannato, proposto dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Quando l'inammissibilità del ricorso è rilevabile in modo immediato, la Corte può dichiararla de plano.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto la previsione della necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista per i ricorsi dell'imputato/condannato.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non emergano profili di colpa nella presentazione del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato è soggetto a un requisito di ammissibilità formale: deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte del condannato, quando la norma richiede la sottoscrizione del difensore cassazionista, determina l'inammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità manifesta del ricorso può essere dichiarata de plano dalla Corte di cassazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non risultino assenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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