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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25639/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/12/2024 con cui il Tribunale, riconosciuta la continuazione tra reati giudicati con varie sentenze, ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduce: (1) omissione dello scorporo dei due reati (rapina e sequestro di persona) giudicati con la sentenza indicata come sub 1), mancata individuazione del reato piu' grave fra essi e carenza di motivazione circa gli aumenti di pena applicati ai reati satellite, con possibile violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione a un aumento rispetto alla precedente determinazione; (2) errore nel calcolo degli aumenti per reati satellite celebrati con rito abbreviato, non avendo il giudice esplicitato se avesse applicato la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte decisiva: ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo in diversa composizione. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia omesso di scorporare i reati riuniti nella sentenza sub 1) e di individuare quale tra essi fosse il piu' grave, oltre a non aver motivato in modo adeguato l'entità degli aumenti di pena per ciascun reato satellite. Ha altresì richiamato il rispetto del divieto di reformatio in pejus nel giudizio di rinvio e l'obbligo di applicare e motivare la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. per i reati giudicati con rito abbreviato. Conseguentemente la decisione è annullata e rinviata per nuovo giudizio con indicazioni precise su come procedere.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina il cumulo e l'unificazione delle pene; la Corte richiede che, nella rideterminazione per continuazione fra sentenze che hanno gia' unificato piu' violazioni, il giudice dell'esecuzione scorpori i reati unificati, individui il reato piu' grave e applichi autonomi aumenti per i reati satellite nel rispetto dei limiti di art. 81.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte afferma che, se il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento dovuto alla continuazione è soggetto alla predetta riduzione e il giudice deve esplicitare in motivazione di averne tenuto conto.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato come principio che la determinazione della pena deve rispettare la funzione rieducativa e la proporzione delle sanzioni.

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sul potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena; la Corte osserva che la motivazione deve impedire abusi di tale discrezionalità.

  • divieto di reformatio in pejus

    Principio giurisprudenziale secondo cui, in caso di annullamento con rinvio conseguente a impugnazione proposta dal solo condannato, il giudice di rinvio non può aggravare la posizione dell'imputato rispetto alla precedente determinazione della pena.

Massime di principio

  • Quando si ridetermina la pena per continuazione tra reati giudicati con sentenze separate che avevano gia' unificato piu' violazioni, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tutte le violazioni che il giudice della cognizione aveva riunito in continuita', poi individuare il reato piu' grave e solo successivamente applicare aumenti distinti per ciascun reato satellite.
  • Gli aumenti per i reati satellite non possono essere fissati in misura superiore a quella stabilita dal giudice della cognizione nella sentenza irrevocabile e devono essere motivati in relazione alla proporzione e alla funzione rieducativa della pena.
  • In caso di annullamento con rinvio proposto dal solo condannato, il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di reformatio in pejus: non puo' determinare una pena complessiva piu' grave di quella risultante dal primo giudizio.
  • La motivazione relativa agli aumenti per ciascun reato satellite deve essere adeguata all'entità dell'aumento: aumenti esigui richiedono motivazione meno dettagliata, aumenti rilevanti richiedono spiegazioni specifiche per consentire il controllo in sede di legittimità.
  • Se uno dei reati satellite è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento di pena derivante dalla continuazione va assoggettato alla riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. e il giudice deve esplicitare in motivazione di averne tenuto conto.
  • Il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione, deve evitare il cumulo materiale surrettizio delle pene rispettando i limiti dell'art. 81 c.p. e deve esplicitare i calcoli e i criteri adottati per ciascun incremento.

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