Cassazione Penale, Ordinanza n. 16879/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento impugnato aveva revocato la precedente ordinanza con cui lo stesso tribunale di sorveglianza aveva concesso la semilibertà al condannato. Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla L. n. 103/2017, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, a pena di inammissibilità, essere sottoscritti da un difensore abilitato; poiché tale requisito mancava, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione, così come memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.
È richiamata come fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha introdotto il requisito della sottoscrizione del difensore abilitato.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità senza elementi escludenti la colpa, il ricorrente viene condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso personale dell'imputato o del condannato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il difetto della necessaria sottoscrizione tecnica non integra un vizio sanabile nel merito, ma un autonomo motivo di inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, salvo che risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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