Cassazione Penale, Ordinanza n. 03169/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di lesioni personali e condannato alla pena di 200 euro di multa. Con il primo motivo ha denunciato omessa motivazione sul rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, deducendo che il difensore non avrebbe potuto presenziare all'udienza del 20/09/2022 per concomitante impegno professionale. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione delle prove, in particolare l'attendibilità della persona offesa e delle dichiarazioni dei testi presenti ai fatti, chiedendo in sostanza un diverso apprezzamento del compendio probatorio. Con il terzo motivo ha dedotto questioni relative alle statuizioni civili, ma la sentenza impugnata non conteneva statuizioni civili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la richiesta di differimento per legittimo impedimento era stata inviata a un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal provvedimento del Direttore del DGSIA e, comunque, il concomitante impegno professionale non risultava documentato. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché si limitava a prospettare una diversa lettura del materiale probatorio senza dedurre un travisamento della prova, e quindi tendeva a rimettere in discussione in cassazione la valutazione di merito sulla responsabilità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito a statuizioni civili non presenti nel provvedimento impugnato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione manifestamente inammissibile.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Richiamato solo implicitamente nel contesto della valutazione della prova; la Corte ribadisce che non è consentito in cassazione sostituire una diversa lettura del compendio probatorio alla valutazione di merito, salvo dedurre specifico travisamento della prova.
Massime di principio
- L'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere presentata secondo le modalità e all'indirizzo PEC espressamente indicati dall'autorità competente; un invio a indirizzo diverso può legittimare il rigetto della richiesta. Inoltre, il concomitante impegno professionale deve risultare adeguatamente documentato.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa attendibilità dei testi, se non denunciando specifici vizi di legittimità e, in particolare, il travisamento della prova.
- Le censure inerenti a statuizioni non contenute nella decisione impugnata sono inammissibili per difetto del relativo oggetto.
- L'inammissibilità manifesta del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando emerga colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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