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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09524/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della corte di appello che aveva confermato la sua condanna per omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'annualità 2015, con evasione dell'IVA pari a euro 97.865,00. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità sotto il profilo oggettivo, lamentando la carenza di un accertamento giudiziale sul superamento delle soglie di punibilità. Con il secondo motivo ha censurato la decisione sotto il profilo soggettivo, sostenendo la mancanza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie. Ha inoltre depositato memoria di replica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le doglianze, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, profili riservati al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità se sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica. La sentenza d'appello è stata giudicata adeguatamente motivata: il computo del reddito d'impresa risultava fondato su scritture contabili e fatture richiamate in sentenza, con considerazione anche dei costi del lavoro dipendente; sul piano soggettivo, la corte territoriale aveva valorizzato l'entità dello sforamento della soglia di punibilità e il fatto che il ricorrente aveva omesso le dichiarazioni IVA per gli anni 2014, 2015 e 2016, desumendone il dolo tipico. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    La disposizione è richiamata come base del reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA; la Corte non rivede il merito dell'accertamento quando la motivazione della sentenza di appello è congrua e non illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formulate come violazioni di legge, mirino in sostanza a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, esaustiva e logicamente coerente.
  • Nelle controversie relative all'omessa dichiarazione fiscale, il giudice di merito può desumere il dolo tipico anche da indici fattuali quali l'entità dello scostamento dalla soglia di punibilità e la reiterazione dell'omissione dichiarativa in più annualità.
  • Il computo del reddito o del volume d'affari, se fondato su documentazione contabile e fatture specificamente richiamate, integra un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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