Sentenza n. 7038/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento previa sospensione cautelare della “Risposta alla segnalazione S003450521 - Assistenza Clienti GSE” del 28 luglio 2025, con cui il GSE chiudeva la segnalazione S003450521, presentata dalla Società in data 1° luglio 2025, ai fini dell’invio della manifestazione di interesse ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024 recante il “Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato” (di seguito, il “Decreto FER X Transitorio” ovvero il “Decreto”), con il seguente riscontro: “Spett.le ERA SRL, per inviare la manifestazione di interesse ai sensi del Decreto FER X, bisogna effettuare l’accesso al Portale FER-X, dall’Area Clienti GSE. (ii) il provvedimento di rigetto implicito della manifestazione di interesse trasmessa a mezzo PEC dalla Società in data 1° luglio 2025 per l’Impianto FER identificato con la pratica di connessione T0429477, con potenza nominale pari a 9,4 MW, sito nel Comune di Miranda (IS) e autorizzato con autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Molise con D.D. n. 2675 del 28 maggio 2023 ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, e relativa variante rilasciata dalla Regione Molise con D.D. n. 2726 del 19 maggio 2025, formatosi in data 9 luglio 2025 - data di emanazione, da parte del GSE, del “Bando pubblico per la partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti eolici, di cui all’articolo 5, comma 1, del DM 30 dicembre 2024” (ovvero in data 14 luglio 2025, apertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure competitive per le manifestazioni di interesse ritenute idonee); (iii) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa e per le ragioni indicate in narrativa: - le “Regole operative DM FERX_Regole per la partecipazione alle procedure competitive” approvate con Decreto Direttoriale del 20 maggio 2025 e ss.mm.ii nella parte in cui prevedono che “Le manifestazioni di interesse, le richieste di partecipazione alle procedure competitive e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l’applicazione informatica, denominata Portale FER-X, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla “Guida all’utilizzo del Portale FER-X”. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione”; - il “Bando pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti eolici, di cui all’articolo 5, comma 1, del DM 30 dicembre 2024” nella parte in cui prevede che “Le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Operative, entro e non oltre il termine di chiusura del periodo di presentazione, mediante l’applicazione informatica all’uopo predisposta dal GSE, denominata Portale FER-X, accessibile, dalla Sezione Servizi dell’Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura” e che “Il Portale FER-X consente il caricamento delle manifestazioni di interesse esclusivamente durante il periodo di apertura del periodo di presentazione, come sopra individuato. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire con modalità difformi da quanto indicato”; il Decreto FER X Transitorio, articolo 5, comma 2, nella parte in cui prevede che “Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa parte ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso il 30 gennaio 2026. Il TAR, preso atto della rinuncia e considerata la mancata opposizione del GSE nonché la costituzione meramente formale del Ministero, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi delle disposizioni processuali richiamate. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: risposta del GSE di chiusura di una segnalazione, rigetto implicito di una manifestazione di interesse trasmessa via PEC e atti presupposti relativi alle modalità telematiche di partecipazione alla procedura competitiva FER X
Esito
La controversia
La società ha impugnato la risposta del GSE del 28 luglio 2025, con cui era stata chiusa una segnalazione relativa all’invio della manifestazione di interesse per un impianto eolico, nonché il rigetto implicito della manifestazione di interesse trasmessa via PEC il 1° luglio 2025. Sono state inoltre censurate, per quanto occorrer potesse, le regole operative, il bando pubblico e il decreto ministeriale FER X Transitorio nella parte in cui imponevano l’invio delle manifestazioni di interesse esclusivamente tramite il Portale FER-X, escludendo le domande trasmesse mediante PEC o altri canali. Il testo non riporta l’articolazione specifica dei motivi di legittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante dichiarazione di rinuncia.
Richiamato in materia di rinuncia al ricorso.
Richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
art. 5, comma 2, DM 30 dicembre 2024
Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie
La disposizione era impugnata nella parte relativa allo svolgimento telematico delle procedure competitive, ma il TAR non ne ha esaminato la legittimità per effetto della rinuncia al ricorso.
Richiamato nel testo quale base normativa dell’autorizzazione unica regionale dell’impianto, senza essere oggetto di esame decisorio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, quando non vi sia opposizione delle parti costituite, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio dichiarandone l’estinzione, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
- In presenza di rinuncia al ricorso e di mancata opposizione della parte resistente, le spese possono essere compensate, anche considerando la costituzione meramente formale di una delle amministrazioni intimate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →