Cassazione Civile, Ordinanza n. 27838/2021 del 12/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (attori)
La controversia
Gli attori avevano introdotto un giudizio innanzi al Tribunale di Tivoli fondando le proprie pretese su una precedente sentenza del Tribunale di Roma che aveva annullato atti di acquisto in favore della società convenuta e aveva così fatto riespandere il loro diritto di proprietà. Poiché contro quella sentenza era stato proposto appello, il Tribunale di Tivoli ha sospeso il processo ritenendo applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c. I ricorrenti hanno chiesto il regolamento ex art. 42 c.p.c., deducendo violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., perché mancava sia il nesso di pregiudizialità logico-giuridica tra i due giudizi sia, soprattutto, una motivazione espressa sulla plausibile controvertibilità della sentenza invocata nel processo sospeso. La società resistente ha depositato memoria; gli altri intimati non hanno svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, per legittimare la sospensione discrezionale del processo ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., il giudice deve compiere e motivare espressamente una valutazione di plausibile controvertibilità della decisione invocata come autorità nel giudizio, mediante confronto tra la sentenza e le critiche mossele. Poiché il Tribunale di Tivoli si era limitato a richiamare in astratto la regola processuale, senza spiegare perché la sentenza del Tribunale di Roma non dovesse essere considerata autoritativa nel processo, l'ordinanza è stata cassata e il giudizio è stato disposto proseguire davanti al Tribunale di Tivoli, al quale è stata rimessa anche la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
è il rimedio utilizzato per impugnare l'ordinanza che dispone la sospensione del processo per regolamento di competenza
la sospensione discrezionale del processo presuppone che il giudice motivi espressamente sulla plausibile controvertibilità della sentenza invocata come autorità nel giudizio
costituisce il vizio dedotto per violazione di legge processuale
richiamato per il rito camerale e per le memorie delle parti
richiamato per il deposito di memoria nel procedimento di regolamento
Massime di principio
- La sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c. non può essere disposta in modo apodittico: il giudice deve dare conto delle ragioni per cui la sentenza richiamata nel processo è o non è plausibilmente controvertibile.
- Quando la sospensione è fondata sull'autorità di una sentenza impugnata, occorre un confronto motivato tra la decisione richiamata e le critiche formulate contro di essa; il mero richiamo astratto alla pendenza dell'impugnazione non basta.
- La mancanza di una motivazione specifica sulla controvertibilità della sentenza pregiudicante integra violazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c. e comporta la cassazione dell'ordinanza di sospensione con prosecuzione del giudizio.
- Il regolamento ex art. 42 c.p.c. è esperibile avverso il provvedimento che sospende il processo per pregiudizialità, quando si contesti la corretta applicazione dell'art. 337, comma 2, c.p.c.
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