Cassazione Penale, Ordinanza n. 20099/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, tramite l'ufficio matricola della casa di reclusione, contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva confermato solo in parte il provvedimento del magistrato di sorveglianza in tema di liberazione anticipata: concessione per due semestri e rigetto per altri periodi. Il ricorso non viene esaminato nel merito perché l'atto risulta sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Dopo aver rilevato tale mancanza, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per violazione dell'art. 613 c.p.p., poiché il ricorso era stato proposto personalmente dal condannato senza la sottoscrizione di un difensore iscritto all'albo speciale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
nel giudizio di cassazione, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale determina inammissibilità.
richiamata quale fonte della modifica dell'art. 613 c.p.p. che ha rafforzato il requisito della sottoscrizione tecnica del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione in materia di sorveglianza, l'atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto personalmente dal condannato è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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