Cassazione Civile, Ordinanza n. 31831/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un proprietario aveva convenuto il Comune chiedendo il risarcimento dei danni per la tardiva cancellazione della trascrizione di un provvedimento amministrativo di acquisizione gratuita del suo immobile, poi annullato dal TAR con sentenza passata in giudicato. Il danno lamentato era collegato, in particolare, alla mancata vendita del bene a un terzo in forza di un preliminare subordinato alla cancellazione della trascrizione: il promissario acquirente avrebbe receduto per il mancato avveramento della condizione entro il termine previsto. In appello il proprietario aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado e la condanna del Comune al risarcimento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2668, 2655, 1227, comma 2, e 2043 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che l'ente non avesse adempiuto ai propri obblighi, poiché aveva già avviato le attività per la cancellazione incaricando un notaio, e soprattutto che aveva errato nel ritenere che l'onere di cancellare la trascrizione gravasse solo sul Comune. Secondo il ricorrente, anche il proprietario avrebbe dovuto cooperare, attivandosi personalmente per ottenere l'annotazione della sentenza amministrativa ai sensi dell'art. 2655 c.c. e, comunque, la sua inerzia avrebbe dovuto essere valutata ex art. 1227 c.c. Gli altri due motivi, non riportati nel dettaglio nel testo, erano comunque correlati alla medesima questione della cancellazione/annotazione e della responsabilità risarcitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata in diritto la decisione di merito che aveva escluso la possibilità per il proprietario di attivarsi direttamente per l'annotazione/cancellazione ai sensi dell'art. 2655 c.c. La Corte ha affermato che tale norma consente l'annotazione della dichiarazione di annullamento anche senza un espresso ordine del giudice; ha inoltre ritenuto inconferente il richiamo all'art. 2668 c.c., che riguarda la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali, e ha escluso che, nella specie, potesse applicarsi l'art. 1227 c.c., perché il danno lamentato sarebbe dipeso unicamente dall'inerzia del resistente, il quale avrebbe potuto agire autonomamente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda tenendo conto della possibilità per il proprietario di procedere di sua iniziativa all'annotazione ex art. 2655 c.c. e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha escluso la pertinenza della norma, osservando che riguarda la cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali ex artt. 2652 e 2653 c.c. e non la fattispecie relativa alla trascrizione di un atto amministrativo annullato.
Qualora un atto trascritto o iscritto sia dichiarato nullo o sia annullato, risoluto, rescisso o revocato o sia soggetto a condizione risolutiva, la dichiarazione di nullità e, rispettivamente, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione, l'avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione o all'iscrizione dell'atto
L'annotazione dell'annullamento può essere chiesta ed eseguita anche senza un apposito ordine del giudice; il soggetto interessato può attivarsi direttamente sulla base della sentenza che dichiara l'annullamento.
La Corte ha ritenuto che, una volta riconosciuta la possibilità per il danneggiato di attivarsi autonomamente ex art. 2655 c.c., il caso esca dall'ambito applicativo dell'art. 1227 c.c., perché il preteso danno deriva unicamente dalla sua inerzia.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla responsabilità aquiliana, ma il suo ruolo concreto nella decisione è rimasto assorbito dalla questione preliminare della possibilità di annotazione autonoma.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione o falsa applicazione di legge.
Cass. 14/03/1962, n. 532
Precedente richiamato a sostegno del principio secondo cui l'annotazione delle sentenze dichiarative di nullità di atti anteriormente trascritti può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice.
Massime di principio
- Quando una norma sui registri immobiliari prevede l'annotazione dell'annullamento di un atto trascritto, l'interessato può richiederla direttamente, senza che sia necessario un espresso ordine del giudice, salvo diversa statuizione specifica.
- Non può applicarsi la disciplina della cancellazione delle trascrizioni delle domande giudiziali a fattispecie diverse, come l'annotazione conseguente all'annullamento di un atto amministrativo trascritto.
- La valutazione del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. resta esclusa quando il pregiudizio sia causalmente imputabile alla sua inerzia rispetto a un potere/dovere di attivazione autonomamente esercitabile, che avrebbe evitato il danno.
- In sede di legittimità, la violazione di legge sussiste quando il giudice di merito fonda la decisione su una norma inconferente e omette di applicare la disposizione effettivamente regolatrice della fattispecie.
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