Ordinanza n. 2367/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva annullato sia l'annullamento in autotutela del permesso di costruire sia l'ordinanza di demolizione del manufatto
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto appello, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza di primo grado. Nella fase cautelare il Comune ha dedotto, tra l'altro, l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto illegittimo il provvedimento comunale del 31 ottobre 2025, con il quale era stato annullato in autotutela un permesso di costruire. Il quarto motivo d'appello, in particolare, ha contestato la veridicità della rappresentazione contenuta nella domanda di rilascio del permesso e nei relativi allegati, soprattutto quanto all'attestazione della conformità del piano qualificato come "seminterrato" alle definizioni normative. Il Comune ha inoltre chiesto la sospensione della parte della sentenza concernente l'ordinanza di demolizione. L'appellato si è costituito depositando memorie e documenti. Il provvedimento rileva che il giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR non copre la questione relativa alla qualificazione normativa del piano e che il decreto del pubblico ministero dell'8 agosto 2025, di non convalida del sequestro della struttura, richiama la motivazione di quella sentenza senza risolvere la medesima questione.
La decisione
Il Consiglio di Stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora limitatamente al capo della sentenza che aveva annullato il provvedimento comunale di annullamento in autotutela del permesso di costruire. In particolare, la documentazione anche fotografica presente in atti evidenzia prima facie che il piano qualificato come "seminterrato" non sarebbe riconducibile alla nozione normativa di seminterrato, ponendo forti dubbi sulla corrispondenza al vero della rappresentazione contenuta nella domanda edilizia e nei suoi allegati. Il giudice ha quindi sospeso l'esecutività della sentenza esclusivamente in tale parte. La sospensione non è stata estesa al capo relativo all'ordinanza di demolizione, poiché l'esigenza cautelare di conservare la res adhuc integra impone, nelle more del merito, che il Comune non proceda alla demolizione e che l'appellante non prosegua ulteriormente nell'esecuzione dei lavori. Tali obblighi permangono fino alla decisione sul merito dell'appello. Le spese della fase cautelare sono state compensate per l'accoglimento solo parziale dell'istanza. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 10 dicembre 2026.
Norme richiamate
fumus boni iuris e periculum in mora
La norma consente la sospensione cautelare dell'esecutività della sentenza appellata quando, nella cognizione sommaria propria della fase cautelare, risultino sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora. Nel caso concreto la sospensione è stata concessa soltanto per il capo relativo all'annullamento dell'autoannullamento del permesso di costruire.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla disciplina nazionale per disporre la tutela dei dati identificativi mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa anche soltanto con riferimento a singoli capi, quando fumus boni iuris e periculum in mora risultino sussistenti in modo differenziato.
- La non veridicità o l'inesatta rappresentazione di elementi rilevanti contenuti nella domanda di permesso di costruire e nei relativi allegati può costituire, già nella valutazione sommaria cautelare, un elemento idoneo a sorreggere il fumus dell'annullamento in autotutela del titolo edilizio.
- La qualificazione di un manufatto o di una sua parte come "seminterrato" deve essere verificata alla luce delle definizioni normative applicabili e della concreta configurazione risultante dalla documentazione, inclusa quella fotografica.
- Il giudicato formatosi su una precedente pronuncia non preclude l'esame di una questione diversa e non coperta dalla decisione passata in giudicato.
- Quando la sospensione cautelare riguarda soltanto il capo della sentenza relativo all'annullamento in autotutela del titolo edilizio, ma non quello relativo all'ordinanza di demolizione, il giudice può imporre il mantenimento della situazione materiale esistente, vietando sia la prosecuzione dei lavori sia l'esecuzione della demolizione fino alla decisione di merito.
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