Cassazione Penale, Ordinanza n. 37046/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputata ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 25 novembre 2025, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, qualificando il fatto ai sensi dell’art. 217 della legge fallimentare e rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio. Con l’unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Ha lamentato che la Corte d’appello non avesse esaminato le doglianze formulate sul punto nell’atto di appello, con cui aveva fondato la richiesta del beneficio anche sulla propria incensuratezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo è manifestamente infondato: l’incensuratezza, invocata a sostegno della sospensione condizionale, è stata ritenuta per legge insufficiente, anche a fronte del diniego motivato con una precedente sentenza di fallimento. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione. Il testo disponibile interrompe il dispositivo dopo la dichiarazione di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 217 legge fall.
la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, qualificato il fatto in contestazione ex art. 217 legge fall., ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio
La disposizione è indicata come norma ai sensi della quale la Corte d’appello ha qualificato il fatto contestato; il testo non specifica ulteriormente quale condotta concreta fosse oggetto dell’imputazione.
deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidenteevidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; quando l’inammissibilità è riconducibile a profili di colpa, può inoltre essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- L’incensuratezza dell’imputato, considerata isolatamente, è elemento ex lege insufficiente a fondare la concessione della sospensione condizionale della pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37000/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37001/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37004/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37005/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37006/2026 del 22/10/2026
- ordinanza_penale · 22 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 37009/2026 del 22/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →