Cassazione Civile, Ordinanza n. 02188/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Un soggetto già parte del precedente giudizio di cassazione ha presentato istanza di correzione di errore materiale riferita all'ordinanza n. 16279/2022, sostenendo che nella decisione fosse stato indicato per errore il giudice del rinvio. Il provvedimento impugnato riportava infatti la Corte d'appello di Napoli, mentre secondo l'istante il rinvio avrebbe dovuto essere alla Corte d'appello di Salerno. La Corte rileva che l'errore è emendabile quando, dai presupposti argomentativi del provvedimento da correggere, emerga in modo univoco l'esatta identificazione del giudice di rinvio. Nel caso concreto, dalla motivazione e dal dispositivo del provvedimento precedente risultava che il rinvio dovesse essere disposto a una Corte d'appello in diversa composizione; tale indicazione, secondo la Corte, era coerente con la Corte d'appello di Salerno e non con Napoli. La parte resistente è il Ministero della giustizia, costituitosi tramite Avvocatura dello Stato nel procedimento incidentale di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto che, nella parte motiva a pagina 8 e nel dispositivo dell'ordinanza n. 16279/2022, dove era scritto "Corte d'appello di Napoli", debba leggersi "Corte d'appello di Salerno". L'intervento ha riguardato esclusivamente la rettifica del giudice di rinvio indicato nel precedente provvedimento, sulla base della ricostruzione univoca della volontà decisoria desumibile dal testo. Ne consegue la correzione formale dell'ordinanza precedente.
Norme richiamate
È il rimedio utilizzato per emendare un errore materiale o di calcolo contenuto nel provvedimento della Corte, quando la correzione non implica una nuova decisione sul merito.
Cass., 20/03/2014, n. 6603
È richiamata come precedente secondo cui l'erronea indicazione del giudice di rinvio può essere corretta dalla Corte di cassazione su istanza della parte interessata, se la corretta identificazione del giudice risulta univocamente dai presupposti argomentativi della decisione.
Massime di principio
- L'errore materiale nell'indicazione del giudice di rinvio è correggibile dalla Corte di cassazione quando dal contenuto complessivo del provvedimento risulti in modo univoco quale fosse il giudice effettivamente voluto.
- La correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per modificare la decisione nel merito, ma solo per rendere coerente il testo del provvedimento con la volontà decisoria già desumibile dalla motivazione e dal dispositivo.
- Quando la pronuncia di rinvio richiede una diversa composizione del collegio, tale indicazione può costituire elemento sintomatico utile a identificare con precisione il giudice di rinvio voluto dalla Corte.
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