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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36076/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 1, Ord. pen., una riduzione di pena per le condizioni detentive patite presso la Casa di reclusione di Livorno a partire dall'11/11/2019, deducendo una violazione dell'art. 3 CEDU per spazio pro capite insufficiente e inadeguate attività di socialità. In cassazione sosteneva violazione di legge e vizio di motivazione per carente valutazione delle informazioni acquisite sull'effettiva superficie individuale e sulle attività sociali svolte.

La decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Firenze aveva rigettato il reclamo ritenendo che le condizioni detentive fossero compatibili con l'art. 3 CEDU (dalla relazione dell'istituto risultavano 3,69 m2 pro capite e 8 ore giornaliere di uscita dalla cella e attività di socialità adeguate). La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati, confermando la congruità del percorso argomentativo del Tribunale e richiamando la giurisprudenza sui parametri di calcolo dello spazio individuale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-ter, comma 1, Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Consente la richiesta di beneficio riparatorio in caso di detenzione con trattamenti contrari all'art. 3 CEDU; il ricorso è valutato alla luce delle condizioni materiali effettivamente patite dal detenuto.

  • art. 3 CEDU

    Divieto di trattamenti inumani o degradanti: costituisce parametro di giudizio per valutare se le condizioni detentive giustifichino un beneficio riparatorio.

  • Sez. U., n. 6551 del 24/09/2020 (giurisprudenza di legittimità richiamata)

    Conferma i criteri applicativi combinati degli artt. 3 CEDU e 35-ter Ord. pen. nell'esame delle condizioni detentive e dell'eventuale beneficio riparatorio.

  • Sez. 1, n. 41211 del 26/05/2017, "Gobbi"

    Ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo intramurario in cella collettiva ... la soglia minima dei tre metri quadrati va riferita alla "superficie calpestabile" funzionale alla libertà di movimento del recluso, dovendosi, pertanto, detrarre ... l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse

    Stabilisce il principio operativo per il calcolo dello spazio minimo: si deve considerare la superficie calpestabile utile alla libertà di movimento, escludendo aree non funzionali alla stessa (servizi igienici, strutture fisse come i letti).

  • Corte EDU, G.C., 12/03/2015, Mursic c. Croazia

    Richiamata per il principio che lo Stato deve garantire spazio e condizioni tali da non integrare trattamenti inumani o degradanti; fornisce il quadro interpretativo internazionale cui si attengono le corti italiane.

Massime di principio

  • Per ottenere il beneficio ex art. 35-ter è necessario dimostrare concretamente che le condizioni detentive hanno superato la soglia di tollerabilità prevista dall'art. 3 CEDU: meri rilievi generici non sono sufficienti.
  • Nel calcolo dello spazio individuale in celle collettive si prende come soglia minima operativa i 3 metri quadrati "superficie calpestabile" per detenuto; vanno detratte le aree non funzionali alla libertà di movimento (servizi igienici, arredi fissi).
  • La valutazione giudiziale richiede elementi fattuali specifici (misure, ore di fuoriuscita dalla cella, dati sulle attività trattamentali/socialità). Se il provvedimento che rigetta il reclamo espone tali elementi concreti, la cassazione tende a dichiarare inammissibili i ricorsi ritenuti manifestamente infondati.
  • La prova grava sul detenuto: occorre fornire dati precisi e documentazione in grado di contestare le informazioni fornite dall'istituto (per esempio rilievi metrici, testimonianze, documentazione sanitaria), altrimenti l'organo di sorveglianza che registra misure sopra la soglia non riconoscerà il beneficio.
  • La giurisprudenza nazionale si conforma ai principi della Corte EDU: eventuali violazioni dell'art. 3 devono essere valutate nel loro complesso (spazio, igiene, ore fuori cella, attività sociali) e richiedono argomentazione motivata e prove concrete.

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