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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05552/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un magistrato ordinario, dispensato dal servizio per superamento del termine massimo di aspettativa per infermità, aveva già proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il relativo decreto ministeriale. Dopo il decreto decisorio del 6 maggio 2019, su quel ricorso straordinario, egli ha inviato alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura un atto denominato "ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per revocazione", chiedendo però che fosse ricevuto e trattato come ricorso per cassazione, con formazione del fascicolo e trasmissione alle Sezioni Unite civili, come se impugnasse una sentenza disciplinare abnorme. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché: non individuava alcun provvedimento disciplinare specifico, mentre l’atto mirava in realtà a revocare la decisione resa sul ricorso straordinario avverso la dispensa dal servizio; inoltre era stato proposto personalmente dalla parte, senza difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, nonostante la necessità di tale assistenza per il ricorso per cassazione. Il ricorrente ha insistito con istanza di decisione e memoria, sostenendo che gli atti impugnati fossero correttamente individuati e che l’obbligo di difesa tecnica non dovesse operare per provvedimenti anteriori alla riforma del 2017, ma la Corte ha ritenuto non fondate tali deduzioni.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l’atto non era riconducibile a un’impugnazione di provvedimenti disciplinari, ma al tentativo di revocare la decisione sul ricorso straordinario contro la dispensa dal servizio; ha inoltre ribadito che, dopo la modifica dell’art. 613 c.p.p. ad opera della l. n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto personalmente. Non essendovi difese degli intimati, non sono state poste spese a loro favore; il ricorrente è stato condannato a versare € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    definizione accelerata del ricorso

    la Corte ha utilizzato il procedimento accelerato e ha condiviso integralmente la proposta di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    trattazione in camera di consiglio

    a seguito dell’istanza di decisione è stata disposta la trattazione camerale.

  • art. 24 D.Lgs. n. 109/2006

    prevede che, contro determinati provvedimenti disciplinari, il ricorso per cassazione sia proposto nei termini e con le forme del codice di procedura penale.

  • art. 613 c.p.p.

    dopo la modifica del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione; è esclusa la proposizione personale.

  • L. n. 103/2017

    la novella ha inciso sulle modalità di esercizio del diritto di impugnazione, imponendo la difesa tecnica per il ricorso per cassazione, indipendentemente dalla data del provvedimento impugnato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la Corte richiama la previsione che consente la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. nel procedimento definito con proposta accelerata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    è stata applicata una sanzione equitativa di € 3.000,00 per la condotta processuale valutata nei termini di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 52 D.Lgs. n. 196/2003

    è stata disposta l’omissione dei dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se l’atto non consente di individuare con chiarezza il provvedimento effettivamente impugnato e le censure risultano incompatibili con la natura del provvedimento indicato.
  • Quando la legge richiede il patrocinio di un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, il ricorso proposto personalmente dalla parte è inammissibile.
  • L’obbligo di difesa tecnica per il ricorso per cassazione, introdotto o rafforzato da una novella processuale, attiene alle modalità di esercizio dell’impugnazione e opera anche rispetto a provvedimenti anteriori alla riforma, se il ricorso è proposto dopo la sua entrata in vigore.
  • Nel procedimento definito con proposta accelerata, la mancata confutazione delle ragioni di inammissibilità già evidenziate nella proposta legittima la definizione conforme del giudizio.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna della parte ricorrente alla sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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