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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22216/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per evasione, deducendo: 1) l'insussistenza del dolo e l'inoffensività della condotta, sostenendo una lettura riduttiva dell'allontanamento dall'abitazione; 2) l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Dai passaggi dell'ordinanza emerge che la condotta contestata consisteva nell'allontanamento per tre giorni dall'abitazione ove l'imputato era sottoposto agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo, previamente forzato e rimosso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo riproponesse censure già adeguatamente confutate dalla Corte di appello, la quale aveva valorizzato l'assenza per tre giorni dall'abitazione per escludere sia l'inoffensività sia la mancanza dell'elemento soggettivo. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha considerato nuovo, perché non dedotto in appello e comunque non compatibile con la gravità della condotta, caratterizzata dall'allontanamento per tre giorni e dalla previa forzatura e rimozione del braccialetto elettronico. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la condotta presenti una gravità incompatibile con la minima offensività, e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non dedotta in appello.

  • art. 385 c.p.

    La condotta di allontanamento dall'abitazione in violazione degli arresti domiciliari, specie se protratta per tre giorni e accompagnata dalla forzatura del dispositivo di controllo, integra il reato di evasione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre censure già specificamente confutate dal giudice di merito quando il ricorso non individua un reale vizio della motivazione ma si limita a sollecitare una diversa lettura del fatto.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere invocata con successo quando la condotta sia connotata da una significativa durata dell'allontanamento, da modalità attive di elusione del controllo e da un'offensività non minima.
  • La deduzione in cassazione di una causa di non punibilità non esaminata nei gradi di merito è inammissibile se si risolve in una questione nuova non ricavabile immediatamente dagli atti e non devoluta al giudice di appello.
  • In materia di evasione, l'allontanamento dai domiciliari per un periodo apprezzabile, unito alla rimozione del dispositivo elettronico di controllo, è elemento idoneo a escludere sia l'inoffensività della condotta sia l'insussistenza del dolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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