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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21927/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo dedotto fosse estraneo ai casi di ricorribilità consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verona resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova e, in particolare, alla affermazione della propria responsabilità penale. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la doglianza sulla motivazione relativa alla colpevolezza non rientra tra essi, poiché la richiesta di pena implica rinuncia a contestare le premesse storiche dell'accusa e a prospettare questioni sulla penale responsabilità, salvo i limiti del proscioglimento ex art. 129 c.p.p. che non sono deducibili in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui contesto è stata pronunciata la decisione impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi di difetto di volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 129, comma 1, c.p.p.

    il proscioglimento immediato per evidenza della causa di non punibilità non è deducibile come vizio motivazionale avverso la sentenza di patteggiamento, nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    consente la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni diversa censura è inammissibile.
  • La doglianza che investe la valutazione della prova o l'affermazione di responsabilità penale è incompatibile con il patteggiamento, poiché la richiesta della pena comporta una sostanziale rinuncia a contestare le premesse fattuali dell'accusa.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione contro il patteggiamento per dedurre un vizio motivazionale in relazione ai presupposti che avrebbero potuto condurre a un proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che la censura si collochi entro i limiti tipizzati dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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