Cassazione Penale, Sentenza n. 38613/2022 del 13/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: violazione di norme processuali a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), in particolare degli artt. 422, comma 3, e 438, comma 5 c.p.p., deducendo che nel giudizio abbreviato condizionato le testimonianze (tra cui quelle relative alla capacità di intendere e volere dell'imputato e del teste richiesto dal P.M.) sono state assunte nelle forme del dibattimento con esame incrociato delle parti anziché nelle forme previste per l'abbreviato; si censura inoltre la presunta regressione del procedimento dopo il mutamento della persona del giudice (vomitando assunzione di testi e perizia ai sensi dell'art. 507 c.p.p.) e la successiva "trasformazione" nuovamente in abbreviato prima della discussione, con la conseguente configurazione di una nullità relativa che sarebbe peraltro rilevabile solo con impugnazione della sentenza di primo grado e non tardivamente in appello o in cassazione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché in parte inedito e manifestamente infondato. La Corte di cassazione rileva che la difesa in sede di appello non aveva contestato una indebita regressione del giudizio ma le sole modalità di assunzione della prova; dall'esame dei verbali emerge che le prove orali sono state raccolte consentendo alle parti di porre domande direttamente, senza che siano stati violati divieti di legge idonei a determinare nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p. La difesa, inoltre, non aveva eccepito tempestivamente le modalità di escussione e in alcuni passaggi aveva espresso consenso all'utilizzazione delle testimonianze e al richiamo del fascicolo del P.M.; non risultano quindi pregiudizi alla difesa. Per tali ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali); il ricorrente l'ha invocata come base del motivo, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o infondato.
art. 422, comma 3 cod. proc. pen.
Regola le modalità di assunzione della prova testimoniale nell'abbreviato condizionato; la Corte ha rilevato che, sebbene siano state consentite domande dirette dalle parti, non si è verificata una violazione di divieti tale da determinare la nullità prevista dalla legge.
art. 438, comma 5 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente relativa a profili del rito abbreviato; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'inosservanza delle modalità previste.
art. 441, commi richiamati cod. proc. pen.
Richiami normativi sul rito abbreviato; la Corte, richiamando i verbali, ha ritenuto che le modalità adottate non abbiano prodotto nullità né pregiudizio per la difesa.
Prevede la possibilità di disporre perizia; il ricorrente contestava l'uso di accertamenti peritali dopo mutamento del giudice, ma la Corte ritiene che tale attività non abbia determinato nullità o pregiudizio difensivo.
Limita la nozione di nullità: la Corte osserva che non si è dato luogo a una nullità rilevante ai sensi di questa norma, perché non è stata violata una prescrizione impeditiva di esercizio di poteri o domande delle parti.
Disciplina l'eccezione di nullità in udienza; la Corte rileva che la difesa non ha tempestivamente dedotto l'irregolarità durante il procedimento e, in ogni caso, in più passaggi ha espresso consenso alle modalità seguite.
Consente la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto il ricorso evidente fonte di colpa e ha irrogato la sanzione determinata in euro 3.000.
Massime di principio
- La mera adozione, in un rito abbreviato condizionato, di modalità di escussione delle testimonianze che consentono alle parti di porre domande non determina automaticamente nullità: occorre verificare se siano stati violati divieti di legge tali da integrare una nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
- Se la difesa non solleva immediatamente (in udienza) l'eccezione sulle modalità di assunzione della prova o esprime consenso alle modalità adottate, la censura potrà essere dichiarata tardiva e priva di rilevanza in sede di impugnazione successiva.
- La regressione o variazione della formula del rito (es. passaggio a dibattimento e ritorno all'abbreviato) richiede che la difesa contesti tempestivamente e in modo specifico la illegittimità: altrimenti il giudice di legittimità potrà ritenere insussistenti i profili di nullità o di pregiudizio.
- Le nullità processuali sono valutate con riferimento alle disposizioni che effettivamente vietano o prevedono sanzioni: non ogni inosservanza formale costituisce automaticamente motivo decisivo per la cassazione.
- Ricorrere in cassazione con motivi manifestamente infondati o parzialmente inediti può comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque necessario valutare la tempestività, la novità e la fondatezza delle censure prima di proporre il ricorso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38568/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38572/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38574/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38575/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38576/2022 del 13/10/2022
- Sentenza penale · 13 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 38577/2022 del 13/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →