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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38613/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su un unico motivo: violazione di norme processuali a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), in particolare degli artt. 422, comma 3, e 438, comma 5 c.p.p., deducendo che nel giudizio abbreviato condizionato le testimonianze (tra cui quelle relative alla capacità di intendere e volere dell'imputato e del teste richiesto dal P.M.) sono state assunte nelle forme del dibattimento con esame incrociato delle parti anziché nelle forme previste per l'abbreviato; si censura inoltre la presunta regressione del procedimento dopo il mutamento della persona del giudice (vomitando assunzione di testi e perizia ai sensi dell'art. 507 c.p.p.) e la successiva "trasformazione" nuovamente in abbreviato prima della discussione, con la conseguente configurazione di una nullità relativa che sarebbe peraltro rilevabile solo con impugnazione della sentenza di primo grado e non tardivamente in appello o in cassazione.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché in parte inedito e manifestamente infondato. La Corte di cassazione rileva che la difesa in sede di appello non aveva contestato una indebita regressione del giudizio ma le sole modalità di assunzione della prova; dall'esame dei verbali emerge che le prove orali sono state raccolte consentendo alle parti di porre domande direttamente, senza che siano stati violati divieti di legge idonei a determinare nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p. La difesa, inoltre, non aveva eccepito tempestivamente le modalità di escussione e in alcuni passaggi aveva espresso consenso all'utilizzazione delle testimonianze e al richiamo del fascicolo del P.M.; non risultano quindi pregiudizi alla difesa. Per tali ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che individua uno dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali); il ricorrente l'ha invocata come base del motivo, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile o infondato.

  • art. 422, comma 3 cod. proc. pen.

    Regola le modalità di assunzione della prova testimoniale nell'abbreviato condizionato; la Corte ha rilevato che, sebbene siano state consentite domande dirette dalle parti, non si è verificata una violazione di divieti tale da determinare la nullità prevista dalla legge.

  • art. 438, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente relativa a profili del rito abbreviato; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'inosservanza delle modalità previste.

  • art. 441, commi richiamati cod. proc. pen.

    Richiami normativi sul rito abbreviato; la Corte, richiamando i verbali, ha ritenuto che le modalità adottate non abbiano prodotto nullità né pregiudizio per la difesa.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di disporre perizia; il ricorrente contestava l'uso di accertamenti peritali dopo mutamento del giudice, ma la Corte ritiene che tale attività non abbia determinato nullità o pregiudizio difensivo.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Limita la nozione di nullità: la Corte osserva che non si è dato luogo a una nullità rilevante ai sensi di questa norma, perché non è stata violata una prescrizione impeditiva di esercizio di poteri o domande delle parti.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Disciplina l'eccezione di nullità in udienza; la Corte rileva che la difesa non ha tempestivamente dedotto l'irregolarità durante il procedimento e, in ogni caso, in più passaggi ha espresso consenso alle modalità seguite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; la Corte ha ritenuto il ricorso evidente fonte di colpa e ha irrogato la sanzione determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • La mera adozione, in un rito abbreviato condizionato, di modalità di escussione delle testimonianze che consentono alle parti di porre domande non determina automaticamente nullità: occorre verificare se siano stati violati divieti di legge tali da integrare una nullità rilevante ai sensi dell'art. 178 c.p.p.
  • Se la difesa non solleva immediatamente (in udienza) l'eccezione sulle modalità di assunzione della prova o esprime consenso alle modalità adottate, la censura potrà essere dichiarata tardiva e priva di rilevanza in sede di impugnazione successiva.
  • La regressione o variazione della formula del rito (es. passaggio a dibattimento e ritorno all'abbreviato) richiede che la difesa contesti tempestivamente e in modo specifico la illegittimità: altrimenti il giudice di legittimità potrà ritenere insussistenti i profili di nullità o di pregiudizio.
  • Le nullità processuali sono valutate con riferimento alle disposizioni che effettivamente vietano o prevedono sanzioni: non ogni inosservanza formale costituisce automaticamente motivo decisivo per la cassazione.
  • Ricorrere in cassazione con motivi manifestamente infondati o parzialmente inediti può comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è dunque necessario valutare la tempestività, la novità e la fondatezza delle censure prima di proporre il ricorso.

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