Cassazione Penale, Ordinanza n. 15320/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Brescia con cui gli era stata applicata la pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in relazione a reati fallimentari. Dal testo emerge che il ricorso non conteneva effettivi motivi di censura; la stessa impugnazione era stata proposta, come espressamente dichiarato, al solo fine di evitare che l'immediato passaggio in giudicato della sentenza di condanna comportasse l'emissione dell'ordine di carcerazione. La Corte rileva inoltre che, per le sentenze di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via principale, l'assenza totale di motivi di doglianza e la finalità meramente dilatoria dell'impugnazione; ha aggiunto che, comunque, il ricorso non rientrava nei ristretti motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente
individua i soli motivi ammessi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
norma incriminatrice richiamata per la contestazione dei reati fallimentari
norma richiamata in relazione ai reati fallimentari contestati
norma richiamata in relazione ai reati fallimentari contestati
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali limiti è inammissibile.
- È inammissibile il ricorso proposto senza reali motivi di censura e con finalità esclusivamente dilatorie, specie quando sia volto solo a ritardare gli effetti esecutivi della condanna.
- Nel giudizio di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta non possono essere dedotte censure generiche sulla decisione, ma soltanto vizi inerenti alla volontà, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o alla legalità della pena/misura di sicurezza.
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