Cassazione Civile, Sentenza n. 12422/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia aveva contestato a Enipower l'esercizio, dal 15.1.2003 al 12.9.2003, dell'attività di "grossista" di energia elettrica senza la prevista licenza/autorizatione ex art. 53 TUA e l'omesso versamento delle accise per i primi otto mesi del 2003; fu irrogata una sanzione ai sensi dell'art. 59, co.1, lett. a) d.lgs. n. 504/1995 (TUA). In primo grado la CTP parzialmente accolse il ricorso della società applicando la sanzione più mite dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 per mancanza di dolo specifico. La CTR di rinvio, dopo che la Cassazione (sent. n. 3098/2014) aveva vincolato il giudice del rinvio sul profilo soggettivo, ritenne invece applicabile la lex mitior a seguito dell'intervento normativo d.lgs. n. 26/2007 (i.e. ritenuta sopravvenuta modificazione normativa che avrebbe escluso la punibilità del "grossista" nell'ambito della precedente formulazione dell'art. 59). L'Agenzia proponeva ricorso in Cassazione deducendo, in particolare, che la novella del 2007 non aveva abrogato la punibilità del grossista ma aveva solo riorganizzato le fattispecie sanzionatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, censurando la sentenza della CTR sul presupposto che il d.lgs. n. 26/2007 non abbia operato una abolitio criminis rispetto alla condotta contestata ma abbia soltanto riorganizzato la disciplina sanzionatoria (spostando la posizione del venditore/grossista in altre lettere/commi dell'art. 59 e collegandola all'art. 53). Pertanto la Corte ha ritenuto che non sussistano i presupposti per applicare la lex mitior e ha cassato la sentenza impugnata; decidendo nel merito (ex art. 384, co. 2 c.p.c.) ha rigettato l'originario ricorso di Enipower, confermando la sanzione irrogata dall'Agenzia nella misura minima prevista (pari al doppio dell'imposta evasa). Sul punto la Corte ha ritenuto proporzionata la sanzione e ha escluso la buona fede di Enipower rispetto ai ritardi. Quanto alle spese, la Corte ha compensato le spese del giudizio di merito, ma ha condannato la ricorrente (Agenzia) alla rifusione delle spese relative al giudizio di legittimità definito con Cass. n. 3098/2014 e di quelle del presente giudizio (liquidate nella sentenza).
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise) - art. 59, comma 1, lett. a)
"una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si è tentato di evadere"
La Corte ha confermato che l'art. 59, co.1, lett. a) sanziona l'attivazione di officina a scopo di produzione senza licenza e, storicamente, equiparava anche il rivenditore/grossista privo del titolo. La modifica del 2007 non ha eliminato la punibilità del grossista ma ha riorganizzato le fattispecie sanzionatorie; la condotta resta sanzionabile (ora inquadrabile anche sotto altre lettere/commi dell'art. 59).
D.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise) - art. 59, comma 1, lett. d) e comma 3
La Corte ha ritenuto che, a seguito della riformulazione, la condotta del grossista senza la denuncia/autorizatione prevista dall'art. 53 possa essere sanzionata alla stregua della lett. d) (denunce incomplete/omesse) e/o del comma 3 (chi sottrae o tenta di sottrarre energia al regolare accertamento dell'imposta).
D.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise) - art. 53
L'art. 53 disciplina gli obblighi di denuncia e i titoli autorizzatori/licenza: la riforma ha distinto licenza (per officine produttive) e autorizzazione/denuncia (per venditori/grossisti), ma ha mantenuto l'obbligo di titolo e la punibilità per la sua mancata acquisizione.
Il d.lgs. n. 26/2007 ha riorganizzato la tassazione e le fattispecie sanzionatorie dell'energia per adeguamento alla disciplina comunitaria. Secondo la Corte, non si è trattato di ius superveniens favorevole che abolisce la punibilità del grossista, bensì di una ricollocazione sistematica delle fattispecie sanzionatorie.
L'art. 13 disciplina l'applicazione della lex mitior. La Corte ha escluso l'applicazione della lex mitior perché la novella del 2007 non ha introdotto una norma più favorevole che annulli la responsabilità della società per i fatti commessi all'epoca.
Il principio del favor rei e le regole sulla successione delle leggi nel tempo sono state considerate: la Corte ha ritenuto che la successione normativa non abbia effettivamente modificato in senso favorevole il disvalore della condotta, quindi non opera la lex mitior.
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3 e art. 384
La Corte ha richiamato i limiti del giudice del rinvio e il vincolo derivante da una pronuncia di legittimità: la Cassazione aveva vincolato il giudice del rinvio sul piano dell'elemento soggettivo; tuttavia il giudice di rinvio può esaminare le conseguenze di fatti normativi sopravvenuti purché non eluda la statuizione vincolante.
Massime di principio
- La mera riformulazione/riorganizzazione di una norma non costituisce automaticamente ius superveniens favorevole: per applicare la lex mitior occorre che la norma sopravvenuta riduca effettivamente il disvalore o la punibilità della condotta commessa.
- Se la legge successiva ricolloca la fattispecie punitiva ma mantiene l'obbligo sostanziale (es. obbligo di denuncia o titolo autorizzatorio), la condotta rimane sanzionabile sotto la nuova previsione anche se muta la lettera dell'articolo.
- Il giudice del rinvio è vincolato dai principi di diritto enunciati dalla cassazione nella precedente pronuncia di legittimità; può però svolgere il libero riesame dei fatti nei limiti consentiti e considerare effetti normativi sopravvenuti solo se effettivamente rilevanti e favorevoli.
- Sul piano soggettivo per le violazioni previste dall'art. 59 TUA la Corte ha ritenuto sufficiente la coscienza e volontà della condotta (e comunque la presenza di colpa), senza richiedere necessariamente un dolo specifico per escludere la fattispecie più grave.
- Nel valutare la proporzionalità delle sanzioni tributarie va considerato l'effetto ostacolante sull'accertamento dell'imposta: misure anche severe (es. sanzione pari al doppio dell'imposta) possono risultare proporzionate quando la condotta ha impedito o reso difficile il corretto accertamento e pagamento.
- Chi intende invocare modifiche normative sopravvenute deve valutarne tempestivamente l'applicabilità e la reale incidenza sul caso concreto: non ogni cambiamento terminologico o sistematico comporta beneficio automatico per il contribuente.
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