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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12314/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Enel Energia impugnava sanzioni amministrative irrogate per avere esercitato nel 2002 l'attività di grossista di energia elettrica nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia senza la licenza/denuncia prevista dall'art. 53 TUA; le sanzioni erano calcolate sulla base dell'imposta ritenuta evasa. La società deduceva, in particolare, che l'art. 59 TUA avrebbe richiesto l'elemento psicologico (dolo di evasione) e che, avendo poi versato l'imposta alla dichiarazione del febbraio 2003, mancava ogni intento evasivo; inoltre contestava la sproporzione dell'irrogazione della sanzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (confermando che, ai fini della responsabilità sanzionatoria tributaria prevista dall'art. 59 TUA, è sufficiente una condotta volontaria/omissiva e che il riferimento all'imposta evasa serve a quantificare la sanzione e non ad introdurre il dolo come elemento costitutivo). Tuttavia ha accolto il quarto motivo relativo al principio di proporzionalità: la sentenza della CTR è cassata e la causa è rinviata alla Corte tributaria regionale di secondo grado della Calabria, che dovrà verificare la proporzionalità della sanzione alla luce dei parametri richiamati (natura e gravità della infrazione, entità dell'imposta, durata dell'illecito, spontaneità della regolarizzazione, ecc.) e valutare l'eventuale riduzione della sanzione ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 472/1997 (fino alla metà del minimo), provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA) - art. 59, comma 1

    La disposizione punisce l'omissione o incompletezza delle denunce relative all'energia elettrica; il riferimento all'imposta 'evasa o tentata di evadere' serve soltanto a quantificare la sanzione (multiplo dell'imposta), mentre l'elemento psicologico del dolo non è requisito costitutivo della fattispecie sanzionatoria

  • d.lgs. n. 504/1995 (TUA) - art. 53, commi 4 e 5

    Stabilisce l'obbligo di denuncia finalizzato alla stima preventiva dell'imposta annua e alla rateizzazione; la mancata presentazione impedisce l'accertamento e la regolarizzazione periodica, aggravando il disvalore dell'omissione

  • d.lgs. n. 472/1997 - art. 5

    Principio secondo cui, in materia di sanzioni amministrative tributarie, è sufficiente una condotta cosciente e volontaria per affermare la responsabilità, senza necessità di dimostrare il dolo o l'intento fraudolento

  • d.lgs. n. 472/1997 - art. 7, comma 4

    Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo

    Consente al giudice di ridurre la sanzione tributaria, anche in presenza di un meccanismo sanzionatorio basato su multipli dell'imposta, quando la sua entità risulti manifestamente sproporzionata; norma applicabile anche per effetto della lex mitior

  • d.lgs. n. 26/2007

    Ha riformato il sistema dei titoli autorizzatori/licenze per operatori elettrici, ma non ha abrogato la rilevanza sanzionatoria dell'avvio dell'attività senza il titolo richiesto all'epoca dei fatti; la condotta resta sanzionabile

  • Principio di proporzionalità del diritto dell'Unione Europea e giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. C-935/19 Grupa Warzywna)

    sentenze CGUE richiamate (tra cui C-935/19)

    Le sanzioni relative a tributi armonizzati non devono eccedere quanto necessario per garantire l'esatta riscossione dell'imposta e prevenire la frode; il principio impone verifica della natura e gravità dell'infrazione e delle modalità di determinazione dell'entità della sanzione, con possibile intervento del giudice nazionale se la sanzione è sproporzionata

Massime di principio

  • La violazione degli obblighi dichiarativi/di autorizzazione in materia di accise sull'energia è sanzionata anche in assenza di prova del dolo: l'elemento dell'imposta evasa serve a quantificare la sanzione e non a definire l'elemento soggettivo
  • Il pagamento tardivo dell'imposta o la successiva regolarizzazione non cancellano automaticamente la responsabilità, ma costituiscono fattore da valutare, in sede di quantificazione, ai fini della possibile mitigazione della sanzione
  • Il giudice deve sempre verificare la proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta e al pregiudizio effettivo per l'erario; se la sanzione appare manifestamente sproporzionata può essere ridotta ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 472/1997 (anche fino alla metà del minimo)
  • Nella valutazione della proporzionalità occorre considerare parametri concreti: natura e gravità dell'infrazione (violazione formale, sostanziale o che incide sull'accertamento), entità dell'imposta, durata dell'illecito, tempestività e spontaneità della regolarizzazione, ruolo e conoscenze dell'operatore
  • Se la normativa interna prevede misure sanzionatorie molto rigide basate su multipli dell'imposta, il giudice nazionale deve comunque armonizzarne l'applicazione con i principi UE (proporzionalità, adeguatezza ed effettività) e può ridurre o, in casi estremi, disapplicare la norma se incompatibile con il diritto dell'Unione

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