Cassazione Civile, Sentenza n. 12271/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto a favore di Miglioli l'acquisto per usucapione della comproprietà del muro di confine e della servitù di veduta. Denunciavano, in particolare, violazioni procedurali per avere il giudice d'appello pronunciato su una presunta "domanda nuova" di usucapione (tardivamente proposta in primo grado e non riproposta in appello), e omesso l'esame di fatti decisivi derivanti da documenti, CTU e testimonianze (date di costruzione, titolo di acquisto/successione), nonché la non applicabilità dell'istituto dell'accessione invertita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: a) la domanda di usucapione era stata proposta sin dal primo grado, reiterata nelle conclusioni e riproposta in appello, per cui la pronuncia non eccedeva i limiti del chiesto; b) l'appello poteva dedurre un diverso titolo a fondamento dello stesso diritto reale (usucapione) senza configurare una domanda nuova; c) la Corte d'appello ha correttamente valutato e motivato la prova testimoniale e documentale (anche in relazione alla CTU) ritenendo prevalente la tesi del possesso ultraventennale; d) la successione nel possesso (art.1146 c.c.) rende inutile la produzione del titolo di acquisto da parte dell'erede, essendo il possesso continuato ipso iure. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per denunciare nullità e violazioni di norme processuali; la Corte ha valutato che non sussisteva violazione perché la domanda di usucapione era stata effettivamente proposta e riproposta, dunque non si è pronunciato su una domanda nuova.
art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.
Invocato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omesso esame integra il vizio solo se il fatto, se considerato, avrebbe determinato l'esito, e ha ritenuto che la Corte d'appello aveva comunque preso in esame le risultanze istruttorie e motivato la valutazione.
art. 183 c.p.c., comma 6
Richiamato dai ricorrenti in tema di precisazione delle conclusioni; la Corte ha ritenuto che la domanda di usucapione era stata riproposta e precisata correttamente nei termini processuali.
art. 167 c.p.c.
Citando la disciplina probatoria, la Corte ha valutato nel merito l'insieme degli elementi istruttori (testimonianze, CTU, documenti) e ritenuto congrua la valutazione di merito.
art. 346 c.p.c.
Invocato dai ricorrenti in tema di decisione su questioni non dedotte; la Corte ha ritenuto invece che la materia fosse stata dedotta e discussa dalle parti.
art. 112 c.p.c.
Richiamato rispetto al principio del corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Cassazione ha confermato che non vi è stata violazione perché la stessa prestazione (acquisto del muro e servitù) era stata chiesta nelle varie forme processuali.
art. 101 c.p.c.
Richiamato in relazione al divieto per il giudice di pronunciare su domande non proposte; la Corte ha ritenuto che tale divieto non fosse stato violato nel caso concreto.
art. 1159 c.c.
Citato nella formulazione della domanda riconvenzionale di usucapione (la sentenza riporta il richiamo all'art.1159 c.c. come fondamento dell'usucapione); la Corte ha ritenuto che la ricostruzione fattuale supportasse l'usucapione.
art. 938 c.c.
Richiamato dai ricorrenti (sul punto la sentenza menziona l'istituto dell'accessione invertita): la Corte ha osservato che l'accessione invertita presuppone l'acquisto in buona fede del fondo attiguo e non è applicabile al caso di possesso ultraventennale usucapiente.
art. 1146 c.c.
La Corte ha applicato il principio della successione nel possesso: l'erede continua il possesso del dante causa ipso iure, per cui non era necessaria la produzione del titolo di acquisto per dimostrare la continuità del possesso.
art. 54 d.l. 22/6/2012 n.83 conv. in legge 7/8/2012 n.134
Richiamata nella parte in cui riformula il controllo previsto dall'art.360, comma 1, n.5 c.p.c.; la Corte ha descritto i limiti del sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- La Corte ammette che una parte possa fondare la richiesta su titoli diversi (o formulazioni diverse) purché la domanda sostanzialmente riguardi lo stesso diritto reale già dedotto in primo grado: variazioni formali non sempre configurano una "domanda nuova".
- Il ricorso in appello può integrare o precisare la base probatoria o il titolo a sostegno di un diritto reale (es. usucapione) senza essere considerato inammissibile, quando la sostanza della pretesa sia già stata oggetto del giudizio di primo grado.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della prova (testimoniali, CTU, documenti); l'omesso riferimento a talune risultanze non equivale automaticamente a omesso esame di fatto decisivo se il complesso probatorio è stato comunque considerato e motivato.
- La successione nel possesso (art.1146 c.c.) fa proseguire il possesso dell'erede senza necessità di produrre il titolo di acquisto: ciò può essere decisivo in contestazioni su usucapione quando interviene una successione ereditaria.
- L'accessione invertita è un rimedio distinto dall'usucapione e richiede condizioni specifiche (acquisto in buona fede del fondo attiguo); non è automaticamente applicabile alle fattispecie di possesso ultraventennale.
- Per contestare la decisione di merito basata su valutazioni probatorie occorre dimostrare che l'errata o mancata valutazione di specifici fatti, se corretta, avrebbe determinato un esito diverso: mera contrapposizione di elementi probatori non è sufficiente in sede di legittimità.
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