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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12271/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto a favore di Miglioli l'acquisto per usucapione della comproprietà del muro di confine e della servitù di veduta. Denunciavano, in particolare, violazioni procedurali per avere il giudice d'appello pronunciato su una presunta "domanda nuova" di usucapione (tardivamente proposta in primo grado e non riproposta in appello), e omesso l'esame di fatti decisivi derivanti da documenti, CTU e testimonianze (date di costruzione, titolo di acquisto/successione), nonché la non applicabilità dell'istituto dell'accessione invertita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: a) la domanda di usucapione era stata proposta sin dal primo grado, reiterata nelle conclusioni e riproposta in appello, per cui la pronuncia non eccedeva i limiti del chiesto; b) l'appello poteva dedurre un diverso titolo a fondamento dello stesso diritto reale (usucapione) senza configurare una domanda nuova; c) la Corte d'appello ha correttamente valutato e motivato la prova testimoniale e documentale (anche in relazione alla CTU) ritenendo prevalente la tesi del possesso ultraventennale; d) la successione nel possesso (art.1146 c.c.) rende inutile la produzione del titolo di acquisto da parte dell'erede, essendo il possesso continuato ipso iure. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n.4 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare nullità e violazioni di norme processuali; la Corte ha valutato che non sussisteva violazione perché la domanda di usucapione era stata effettivamente proposta e riproposta, dunque non si è pronunciato su una domanda nuova.

  • art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.

    Invocato per l'omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'omesso esame integra il vizio solo se il fatto, se considerato, avrebbe determinato l'esito, e ha ritenuto che la Corte d'appello aveva comunque preso in esame le risultanze istruttorie e motivato la valutazione.

  • art. 183 c.p.c., comma 6

    Richiamato dai ricorrenti in tema di precisazione delle conclusioni; la Corte ha ritenuto che la domanda di usucapione era stata riproposta e precisata correttamente nei termini processuali.

  • art. 167 c.p.c.

    Citando la disciplina probatoria, la Corte ha valutato nel merito l'insieme degli elementi istruttori (testimonianze, CTU, documenti) e ritenuto congrua la valutazione di merito.

  • art. 346 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti in tema di decisione su questioni non dedotte; la Corte ha ritenuto invece che la materia fosse stata dedotta e discussa dalle parti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato rispetto al principio del corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Cassazione ha confermato che non vi è stata violazione perché la stessa prestazione (acquisto del muro e servitù) era stata chiesta nelle varie forme processuali.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in relazione al divieto per il giudice di pronunciare su domande non proposte; la Corte ha ritenuto che tale divieto non fosse stato violato nel caso concreto.

  • art. 1159 c.c.

    Citato nella formulazione della domanda riconvenzionale di usucapione (la sentenza riporta il richiamo all'art.1159 c.c. come fondamento dell'usucapione); la Corte ha ritenuto che la ricostruzione fattuale supportasse l'usucapione.

  • art. 938 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti (sul punto la sentenza menziona l'istituto dell'accessione invertita): la Corte ha osservato che l'accessione invertita presuppone l'acquisto in buona fede del fondo attiguo e non è applicabile al caso di possesso ultraventennale usucapiente.

  • art. 1146 c.c.

    La Corte ha applicato il principio della successione nel possesso: l'erede continua il possesso del dante causa ipso iure, per cui non era necessaria la produzione del titolo di acquisto per dimostrare la continuità del possesso.

  • art. 54 d.l. 22/6/2012 n.83 conv. in legge 7/8/2012 n.134

    Richiamata nella parte in cui riformula il controllo previsto dall'art.360, comma 1, n.5 c.p.c.; la Corte ha descritto i limiti del sindacato di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi.

Massime di principio

  • La Corte ammette che una parte possa fondare la richiesta su titoli diversi (o formulazioni diverse) purché la domanda sostanzialmente riguardi lo stesso diritto reale già dedotto in primo grado: variazioni formali non sempre configurano una "domanda nuova".
  • Il ricorso in appello può integrare o precisare la base probatoria o il titolo a sostegno di un diritto reale (es. usucapione) senza essere considerato inammissibile, quando la sostanza della pretesa sia già stata oggetto del giudizio di primo grado.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione della prova (testimoniali, CTU, documenti); l'omesso riferimento a talune risultanze non equivale automaticamente a omesso esame di fatto decisivo se il complesso probatorio è stato comunque considerato e motivato.
  • La successione nel possesso (art.1146 c.c.) fa proseguire il possesso dell'erede senza necessità di produrre il titolo di acquisto: ciò può essere decisivo in contestazioni su usucapione quando interviene una successione ereditaria.
  • L'accessione invertita è un rimedio distinto dall'usucapione e richiede condizioni specifiche (acquisto in buona fede del fondo attiguo); non è automaticamente applicabile alle fattispecie di possesso ultraventennale.
  • Per contestare la decisione di merito basata su valutazioni probatorie occorre dimostrare che l'errata o mancata valutazione di specifici fatti, se corretta, avrebbe determinato un esito diverso: mera contrapposizione di elementi probatori non è sufficiente in sede di legittimità.

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