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Ordinanza

Ordinanza n. 944/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - a) della nota prot. -OMISSIS- del 5/02/26 relativa all’anno scolastico 2025/26, comunicata a mezzo pec il 5/02/26, in seguito all’accesso agli atti, in cui si legge che “Vista la documentazione agli atti della scuola (LEGGE 104 art. 3 com.1 rilasciato il 08/06/2022 con revisione Luglio 2025), si attesta che l’alunna -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- Napoli il-OMISSIS- è iscritta presso questo Istituto nella -OMISSIS- indirizzo OPERATORE GRAFICO con numero di 9 ore di sostegno settimanali”; b) dei provvedimenti (di cui non si conoscono gli estremi) con i quali il Ministero dell'Istruzione e il Centro Servizi Amministrativi di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/26, assegnando all'Istituto Scolastico frequentato dalla minore un numero di insegnanti di sostegno inferiore a quelli necessari in relazione ai minori con disabilità gravi presenti nell'istituto; c) nonché di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi della minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici. E PER LA DECLARATORIA del diritto della minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetto; NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di integrare/modificare il P.E.I. (piano educativo individuale) in favore della minore -OMISSIS- per l’anno 2025/26 tenendo conto della sua situazione di handicap; NONCHÉ PER LA CONDANNA delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei provvedimenti impugnati; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\3\2026: per l’annullamento, previa sospensione cautelare, quanto al presente atto: a) del P.E.I. a.s. 2025/26, prot. -OMISSIS- del 23/10/2025, depositato dai resistenti; b) del G.L.O. n. 2, prot. -OMISSIS-del 23/10/2025, depositato dai resistenti; c) del rapporto informativo a firma del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del 4/3/26, depositato dai resistenti; d) del verbale del G.L.O., n. -OMISSIS- del 14/10/2025; e) di tutti gli atti ad esso pei comunque preordinati e/o comunque connessi; E PER LA DECLARATORIA del diritto della minore -OMISSIS- di usufruire di un insegnante di sostegno per l'intero orario di frequenza scolastica per l'anno 2025/26 con rapporto 1:1 ovvero, in subordine, per un orario adeguato alle patologie da cui è affetta; NONCHÉ PER LA DECLARATORIA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di integrare/modificare il P.E.I. (piano educativo individuale) in favore della minore -OMISSIS- per l’anno 2025/26 tenendo conto della sua situazione di handicap; NONCHÉ PER LA CONDANNA delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno derivante dalla ritardata esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202601190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione delle ore di sostegno scolastico e atti connessi, compresi il P.E.I. dell’anno scolastico 2025/2026, i verbali del G.L.O. e il rapporto informativo dell’istituto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di studentessa)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui l’istituto attestava l’assegnazione alla minore di nove ore settimanali di sostegno, nonché gli atti di determinazione dell’organico di sostegno e, con motivi aggiunti, il P.E.I. e i verbali del G.L.O. relativi all’anno scolastico 2025/2026. Hanno dedotto che la minore, riconosciuta portatrice di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della l. 104/1992 e affetta da ritardo mentale lieve con deficit di apprendimento, necessitasse di un insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico, con rapporto 1:1 o comunque per un orario adeguato alle sue condizioni. La diagnosi funzionale avrebbe prescritto il sostegno con rapporto in deroga per gravità. È emersa una contestazione sul numero effettivo delle ore, poiché l’amministrazione sosteneva che fossero 18, mentre i ricorrenti indicavano nove ore; il TAR ha rilevato che le ulteriori nove ore sembravano riferibili a un’altra insegnante assegnata a una diversa alunna. Le parti dissentivano inoltre sulle cause della frequenza scolastica ridotta: secondo l’amministrazione essa dipendeva da una scelta autonoma della famiglia concordata con il neuropsichiatra, mentre secondo i ricorrenti derivava dall’impossibilità della scuola di garantire un sostegno adeguato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, pur rilevando persistenti deficit probatori sul numero effettivo delle ore di sostegno e sulle ragioni dell’orario ridotto. Considerata la prossima conclusione dell’anno scolastico, ha ordinato all’istituto scolastico di riesaminare e riformulare il P.E.I. della minore entro sette giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore. Nel riesame l’amministrazione dovrà assicurare le ore di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica, tenendo specificamente conto della diagnosi funzionale che prescriveva il sostegno con rapporto in deroga per gravità. È stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito, compresa la domanda risarcitoria, e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, l. 104/1992

    La minore è stata riconosciuta portatrice di handicap ai sensi di tale disposizione; la relativa condizione è stata valorizzata ai fini della valutazione delle esigenze di sostegno scolastico.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • artt. 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati per disporre l’oscuramento dei dati personali e sanitari contenuti nel provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla disciplina europea e all’art. 2-septies, per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo all’assegnazione del sostegno scolastico, il giudice può ordinare il riesame e la riformulazione del P.E.I. quando la documentazione sanitaria e funzionale evidenzi esigenze di sostegno con rapporto in deroga per gravità, anche se persistono contestazioni e carenze probatorie sul numero effettivo delle ore assegnate.
  • La determinazione delle ore di sostegno deve essere effettuata considerando concretamente la diagnosi funzionale e le esigenze necessarie alla piena integrazione scolastica della studentessa con disabilità, senza computare automaticamente ore riferibili a un insegnante assegnato a un’altra alunna.
  • In sede cautelare, la prossimità della conclusione dell’anno scolastico può giustificare un ordine immediato di riesame del P.E.I., con fissazione di un termine perentorio a carico dell’istituto scolastico, anche quando il merito delle pretese di annullamento e risarcitorie debba essere esaminato successivamente.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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