Cassazione Penale, Sentenza n. 9649/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e confermato la condanna per i reati indicati (art. 81 cpv., art. 314 c.p.), deducendo dieci motivi tra cui: omessa o insufficiente valutazione dell'analisi delle urine del 15/05/2017; mancata comparazione e rilievo delle discrasie tra le analisi chimiche ARTA sui reperti di diversa origine; utilizzazione di elementi probatori non presenti o non decisivi (consumo "in ufficio" ipotizzato); omissione di valutazione della manomissione/segni sulla cassettiera e della possibilità di accesso di terzi ai reperti; mancata considerazione dei risultati contrastanti di due narcotest; assoluta carenza di prove sulla sottrazione di 0,472 g di cocaina contestata come peculato; mancato esame di dichiarazioni testimoniali e di atti del procedimento militare (archiviazione) rilevanti; criticabilità degli accertamenti sul pelo pubico e possibile contaminazione; e mancata applicazione o motivazione sulle attenuanti generiche e sui criteri di determinazione della pena ex art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio. La Corte ha motivato l'annullamento con la constatazione che la sentenza di appello non ha affrontato in modo specifico e critico i numerosi motivi di gravame, limitandosi a ripetere e confermare la motivazione di primo grado senza un autonomo e puntuale esame delle censure (violazione del dovere di motivazione e dei criteri della motivazione per relationem), e senza valutare adeguatamente le questioni probatorie e processuali sollevate dalla difesa.
Norme richiamate
Richiamato nel capo d'imputazione in relazione alla pluralità dei fatti/concursus: indicazione che i reati sono stati valutati nella loro eventuale connessione o continuazione ai fini della responsabilità e del regime sanzionatorio
Riferito al reato contestato di peculato, qui relativo alla presunta sottrazione di sostanza stupefacente sequestrata
Norma che detta i criteri per la determinazione della pena e la valutazione delle attenuanti; la Corte ha rilevato la mancata motivazione in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche e all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133
Principio giurisprudenziale sulla motivazione per relationem (Sez. U., 21/06/2000, Primavera e successive pronunce citate)
Sezioni Unite, 21/06/2000, n. 17 (Primavera) e ulteriori precedenti richiamati
La sentenza d'appello non può limitarsi a richiamare o ripetere apoditticamente la motivazione del giudice di primo grado; quando si adottino motivazioni per relationem devono essere rispettate condizioni di congruità, conoscibilità e di effettiva meditazione delle ragioni del provvedimento richiamato; il giudice d'appello è obbligato a confrontarsi puntualmente con i motivi di impugnazione
Massime di principio
- La Corte d'appello è tenuta a esaminare e rispondere in modo specifico e motivato a ciascuna delle censure proposte dalla difesa; la mera ripetizione della motivazione di primo grado o l'adesione apodittica è insufficiente e determina vizio di motivazione.
- Se emergono risultanze probatorie contrastanti (es. test tossicologici negativi/positivi, narcotest discordanti, analisi chimiche incongruenti), il giudice deve valutare comparativamente tali elementi e motivare la preferenza per una valutazione piuttosto che per l'altra; l'omessa valutazione di discrasie rilevanti può inficiare la decisione.
- La catena di custodia e i segni di effrazione o manomissione dei luoghi/reperti sono elementi essenziali da valutare quando si contesta la provenienza o la disponibilità di sostanze sequestrate; la possibilità di accesso da parte di terzi è elemento di assoluto rilievo a discarico.
- Atti e decisioni provenienti da altre giurisdizioni (es. archiviazione in sede militare) devono essere considerati e valutati ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, non possono essere ignorati senza motivazione.
- Nelle valutazioni sulla prova scientifica vanno considerati limiti temporali degli accertamenti (es. finestra temporale di positività di esami su peli o urine), possibili contaminazioni esterne e metodologia degli esami; il giudice deve esplicitare come tali aspetti incidono sulla valutazione probatoria.
- In tema di determinazione della pena il giudice è obbligato a valutare i criteri dell'art. 133 c.p. e a motivare in punto di eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche; la mancata valutazione costituisce vizio correggibile in sede di legittimità.
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