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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36082/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012 per IRPEF, IRAP e IVA, emesso a seguito di PVC. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo non provata la delega di firma del funzionario che aveva sottoscritto l'avviso, la quale risultava comunque limitata all'anno 2010. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova della delega di firma del sottoscrittore e chiedendo, in sostanza, una nuova valutazione della documentazione prodotta. Nel ricorso e in memoria l'Agenzia ha anche richiamato documenti asseritamente prodotti nei gradi di merito, senza indicarne puntualmente il locus processuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse una quaestio iuris, ma mirasse a sollecitare un riesame dell'accertamento di fatto compiuto dalla CTR sulla mancata prova della delega di firma del funzionario sottoscrittore. Ha ribadito che, ove il contribuente contesti la legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento, incombe sull'Amministrazione l'onere di dimostrare la delega o l'esercizio del potere sostitutivo. Inoltre, la documentazione richiamata dall'Agenzia non era stata adeguatamente localizzata nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione dell'intimato; escluso anche il raddoppio del contributo unificato perché la soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere validamente sottoscritto; in mancanza di sottoscrizione del capo dell'ufficio o di valida delega del titolare, l'atto è illegittimo/nullo se contestato dal contribuente.

Massime di principio

  • Quando il contribuente contesta la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un soggetto diverso dal titolare dell'ufficio, l'Amministrazione finanziaria deve provare l'esistenza e la validità della delega di firma o del potere sostitutivo del sottoscrittore.
  • La verifica della sussistenza della delega è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi deduce l'erronea valutazione di documenti ha l'onere di indicare specificamente dove quei documenti siano stati prodotti nei gradi di merito e di riprodurne il contenuto rilevante, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Il mero possesso della qualifica dirigenziale o direttiva non basta a legittimare la sottoscrizione dell'atto impositivo se il potere non è concretamente riferibile al capo dell'ufficio o a un delegato validamente individuato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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