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Sentenza

Sentenza n. 1657/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 a-prile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, le deliberazioni delle ATS Brescia, Insubria, Milano, Brianza e Val Padana di approvazione dei contratti anno 2024, nonché i relativi contratto anno 2024, sottoscritti con riserva dalla ricorrente (doc.2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies), nelle parti in cui vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale.

Giustizia amministrativa202401705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e atti applicativi relativi ai criteri di determinazione dei budget per prestazioni ambulatoriali, ricoveri e prestazioni rese a cittadini fuori regione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, gestore di una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/2228 del 22 aprile 2024 e i relativi atti applicativi, comprese le deliberazioni delle ATS e i contratti per l’anno 2024, contestando i criteri di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale, la disciplina del sotto-budget per le prestazioni di ricovero e cura rese a cittadini fuori regione e la destinazione delle eventuali risorse residue del budget screening. Con motivi aggiunti ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2966 del 5 agosto 2024, censurando le ulteriori determinazioni in materia di prestazioni ambulatoriali, incremento del budget per prestazioni fuori regione e mancato utilizzo del budget screening. Ha inoltre dedotto, in via incidentale, l’illegittimità delle precedenti D.G.R. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 e n. XI/2228 del 22 aprile 2024, ove interpretate nel senso di consentire la riduzione del budget contrattuale in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla difesa della ricorrente all’udienza camerale del 13 aprile 2026. La sentenza non esamina nel merito le censure relative ai criteri regionali di finanziamento e negoziazione sanitaria, né formula valutazioni sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate, in considerazione della definizione in rito e del limitato svolgimento dell’attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è richiamata quale base per la comunicazione alle parti della fissazione del ricorso ai fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata ai sensi della disposizione richiamata in epigrafe.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno l’interesse alla definizione nel merito della controversia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso e dei motivi aggiunti, anche quando siano impugnati atti di programmazione e i relativi atti applicativi.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla definizione in rito della controversia e dal limitato svolgimento dell’attività difensiva della parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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