Cassazione Penale, Sentenza n. 36992/2026 del 21/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, presentata in relazione a una pena di quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 474 c.p., commesso nel maggio 2008, accogliendo invece la subordinata richiesta di detenzione domiciliare. Aveva richiamato precedenti condanne per contraffazione, ricettazione e violazione della normativa sul diritto d'autore, e ritenuto che la brevità della pena non consentisse all'UEPE di osservare il condannato per un tempo congruo né al Tribunale di valutare l'esito della prova. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 47 Ord. pen. e vizio di motivazione: ha contestato l'illogicità del ricorso alla durata della pena come ragione ostativa, sostenendo che quattro mesi permettono l'osservazione e la valutazione prognostica; ha inoltre lamentato che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato, ai fini dell'affidamento, lo svolgimento di attività lavorativa, la disponibilità di un domicilio idoneo e l'assenza di condotte illecite dal 2008, elementi invece valorizzati per concedere la detenzione domiciliare.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. Ha ritenuto illogico escludere l'affidamento in prova per la sola asserita insufficienza temporale della pena di quattro mesi: tale argomento potrebbe rilevare soltanto quando la pena residua sia talmente minima, misurabile in giorni, da impedire qualsiasi valutazione prognostica. Ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva menzionato elementi potenzialmente favorevoli — lavoro, domicilio idoneo e assenza di illeciti dal 2008 — senza spiegare adeguatamente perché essi giustificassero soltanto la misura meno ampia. Nel nuovo esame il giudice dovrà valutare tali elementi, anche eventualmente escludendone motivatamente la rilevanza concreta, e applicare correttamente i criteri prognostici e il principio di gradualità. Il rinvio è disposto per nuovo giudizio, libero negli esiti; non sono indicate statuizioni sulle spese o ulteriori sanzioni.
Norme richiamate
art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa.
L'affidamento in prova richiede una prognosi ragionevole di completo reinserimento sociale, fondata sull'osservazione della personalità e sulle altre acquisizioni disponibili. La durata della pena non può, salvo che sia talmente minima da impedire qualsiasi valutazione prognostica, costituire da sola una ragione per negare la misura.
art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.
L'istruttoria e la valutazione del Tribunale di sorveglianza devono considerare i reati e i precedenti come punto di partenza, ma attribuire rilievo primario alla condotta successiva e attuale del condannato, verificando elementi negativi e positivi utili alla prognosi di buon esito e alla prevenzione della recidiva. In tale valutazione può essere applicato in modo motivato il principio di gradualità.
Massime di principio
- Il rigetto dell'affidamento in prova non può fondarsi sulla sola brevità della pena residua, se questa consente comunque un periodo sufficiente per l'osservazione della personalità e per la valutazione prognostica; l'insufficienza temporale può rilevare quando la pena sia talmente minima, misurabile in giorni, da impedire qualsiasi prognosi.
- Nella valutazione dell'affidamento in prova, gravità dei reati e precedenti costituiscono il punto di partenza dell'esame, ma non possono da soli determinare un esito negativo: occorre valutare in modo completo anche la condotta successiva e attuale e gli elementi indicativi del percorso di recupero sociale e del rischio di recidiva.
- Il principio di gradualità può giustificare un ulteriore periodo di osservazione o il ricorso a una misura meno ampia, ma la scelta deve derivare da una valutazione concreta e motivata degli elementi disponibili.
- Elementi valorizzati per concedere una misura alternativa meno ampia, quali attività lavorativa, domicilio idoneo e assenza di condotte illecite successive, devono essere esaminati anche nella valutazione della richiesta di una misura più ampia; possono essere ritenuti irrilevanti nel caso concreto solo con adeguata motivazione.
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