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Sentenza

Sentenza n. 12878/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art 9 legge 91/92, notificato in data 07/04/23 (K10/-OMISSIS-).

Giustizia amministrativa202309656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su precedenti penali e sulla mancata dichiarazione delle condanne nella domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di cittadinanza italiana deducendo eccesso di potere per omessa o insufficiente motivazione. Ha sostenuto di essere stabilmente integrato nel tessuto sociale italiano, richiamando la risalenza dei precedenti penali, l'esercizio di attività imprenditoriale nel settore edilizio, l'occupazione di dipendenti, la cittadinanza italiana recentemente acquisita dalla moglie e la frequenza scolastica dei figli. L'Amministrazione aveva fondato il rigetto su una condanna per violazione della normativa sulle armi, una condanna per lesioni personali, sui pareri contrari della Prefettura e della Questura e sull'omessa dichiarazione, nella domanda di cittadinanza, dell'esistenza delle condanne. Tali elementi erano stati ritenuti indici di inaffidabilità, di mancata compiuta integrazione e di dubbia adesione ai doveri derivanti dall'appartenenza alla comunità nazionale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa e che il requisito della residenza decennale costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda, non un diritto automatico alla cittadinanza. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Il giudice ha ritenuto legittima la valutazione negativa dei precedenti per porto d'armi e lesioni, anche indipendentemente dagli esiti del giudizio penale, poiché i medesimi fatti possono assumere autonomo rilievo prognostico nel procedimento amministrativo. Ha inoltre attribuito rilievo autonomo alla dichiarazione non veritiera resa nella domanda circa l'assenza di condanne: tale condotta, recente e suscettibile di rilievo penale, impedisce di valorizzare soltanto la risalenza dei reati e può giustificare il rigetto anche alla luce dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000. L'attività lavorativa, la residenza stabile e i legami familiari sono stati considerati elementi ordinari, non sufficienti a superare il giudizio negativo sull'affidabilità. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La norma attribuisce all'Amministrazione un'ampia discrezionalità: la residenza decennale è un presupposto per la domanda, ma non determina un diritto automatico alla concessione.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    La dichiarazione non veritiera resa nella domanda può concorrere a giustificare il rigetto dell'istanza, anche indipendentemente dall'accertamento del reato di falso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato mediante collegamento da remoto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è espressione di ampia discrezionalità amministrativa: la residenza legale decennale costituisce il presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla concessione.
  • Nel giudizio sul diniego di cittadinanza, il sindacato giurisdizionale resta estrinseco e formale e verifica la sufficienza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti valorizzati dall'Amministrazione e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la valutazione prognostica amministrativa.
  • I fatti oggetto di vicende penali possono essere valutati negativamente dall'Amministrazione nel procedimento di concessione della cittadinanza anche autonomamente rispetto all'accertamento della responsabilità penale e ai relativi esiti processuali, in quanto elementi sintomatici dell'affidabilità e dell'integrazione del richiedente.
  • La mancata o non veritiera dichiarazione, nella domanda di cittadinanza, dell'esistenza di condanne penali costituisce un elemento autonomamente rilevante ai fini del rigetto e può impedire di attribuire rilievo decisivo alla risalenza dei reati, anche alla luce dell'art. 75 d.P.R. n. 445/2000.
  • La stabile residenza, l'attività lavorativa o imprenditoriale e i legami familiari costituiscono ordinari elementi di inserimento sociale e, in assenza di ulteriori elementi qualificanti, non sono necessariamente idonei a superare una valutazione negativa sull'affidabilità del richiedente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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