Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15824/2023 del 14/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma della loro condanna per furto di energia elettrica (artt. 110, 81, comma 2, 624 e 625 nn. 2 e 7 c.p.), chiedendo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p.: sostengono che la circostanza aggravante si riferisce solo a cose poste in luogo privato aperto al pubblico o facilmente accessibile, e che l'energia catturata all'interno dell'abitazione non rientrerebbe in tale fattispecie perché l'abitazione non è accessibile a terzi senza consenso del proprietario. I ricorrenti contestano dunque la qualificazione giuridica dei luoghi e la configurabilità dell'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondata la censura sull'aggravante: nel caso accertato c'era un allaccio diretto alla rete di distribuzione mediante fili esterni alla unità abitativa, sicché l'energia era captata da cavi appartenenti alla rete elettrica "esposta alla pubblica fede" e l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. è applicabile. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata che distingue i casi di manomissione del contatore posto a servizio dell'abitazione (in cui l'aggravante può non trovare applicazione) dalle ipotesi di allaccio diretto alla rete di distribuzione (in cui l'aggravante sussiste). Dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    Norma base che punisce il furto; applicata per il reato di sottrazione di energia elettrica tramite allacciamento abusivo.

  • Codice penale, art. 625, comma 1, n. 7

    Aggravante applicata quando la cosa è "esposta alla pubblica fede"; la Corte interpreta che l'energia captata mediante cavi esterni della rete di distribuzione rimane esposta alla pubblica fede e dunque l'aggravante è configurabile se il furto avviene tramite allaccio diretto alla rete.

  • Codice penale, art. 110

    Principio di concorso di persone nel reato: i ricorrenti sono stati ritenuti autori in concorso tra loro.

  • Codice penale, art. 81, comma 2

    Regola sull'aggravante comune applicata per calcolare la pena in presenza di più circostanze aggravanti; richiamata nella formulazione della responsabilità.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 85, comma 1

    Citato come disciplina transitoria ma ritenuto inapplicabile per l'inammissibilità dei ricorsi.

  • Corte Costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in tema di applicazione di sanzioni accessorie; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa grave dei ricorrenti nella determinazione dell'inammissibilità, pur confermando l'obbligo di versamento per la Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p. si applica quando la sottrazione di energia avviene mediante collegamento diretto alla rete di distribuzione: i cavi esterni appartenenti alla rete restano "esposti alla pubblica fede" anche se l'appropriazione avviene all'interno dell'abitazione.
  • La distinzione fondamentale è tra (a) manomissione/alterazione del contatore posto a servizio dell'abitazione (più vicino alla posizione di titolarità dell'utente, e in alcuni casi non idonea a integrare l'aggravante) e (b) allaccio diretto alla linea di distribuzione (che integra l'aggravante perché coinvolge beni/servizi esposti alla pubblica fede).
  • Il concetto di "pubblica fede" non coincide con l'accessibilità materiale al pubblico: rileva piuttosto la situazione di fatto per cui la cosa non è sottoposta a custodia diretta ma affidata alla collettività o alla rete, esponendola al rispetto sociale e al rischio di illeciti.
  • In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi con i fatti accertati in primo grado: la Cassazione valuta la fondatezza delle censure anche in ragione degli accertamenti di fatto e della giurisprudenza consolidata.
  • Sul piano processuale, i ricorsi devono essere ben motivati e confrontarsi espressamente con i rilievi di merito; in caso di inammissibilità è possibile la condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla Cassa delle Ammende se non sussistono fatti che giustifichino un'esenzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.