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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20539/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/06/2023 che aveva respinto la domanda relativa al computo della pena eseguibile (decreto di cumulo del 25/11/2022). Il ricorrente sosteneva che, essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le condotte partecipative all'associazione mafiosa e ritenendosi un unico reato permanente a partire dal 2010, l'intera custodia sofferta dovrebbe essere computata come fungibile e dunque imputata all'esecuzione della pena unica risultante dalla continuazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha confermato che il riconoscimento della continuazione non autorizza a deroga dell'art. 657, comma 4, c.p.p.: la fungibilità riguarda solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato; pertanto, anche in presenza di reato permanente, rileva il momento della cessazione della permanenza e non solo quello di inizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 30/01/2024.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 657, comma 4, nel senso che per la fungibilità si devono considerare solo le misure di custodia o le pene effettivamente scontate dopo la commissione del singolo reato; il riconoscimento della continuazione non consente di rendere fungibile automaticamente tutta la custodia anteriore alla pronuncia, rendendo necessario scomporre il reato continuato nelle singole violazioni ai fini del computo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte ha ritenuto congruo il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non estende automaticamente la fungibilità della custodia: l'art. 657, comma 4, c.p.p. limita la fungibilità alle sole misure di privazione della libertà subite dopo la commissione del singolo reato
  • In presenza di reato permanente, ai fini del computo della pena rileva il momento della cessazione della permanenza e non solo quello dell'inizio; la durata di permanenza va quindi valutata concretamente
  • Per il calcolo delle pena eseguibile il reato continuato va, se necessario, scisso nelle singole violazioni che lo compongono per individuare quali periodi di custodia sono imputabili come fungibili
  • La mera natura 'unitaria' del reato continuato non garantisce al condannato la possibilità di computare tutta la custodia precedente come pena espiata: è richiesta corrispondenza temporale tra commissione del reato e periodo di custodia utile
  • Ricorsi per cassazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è essenziale formulare motivi non contraddetti dalla giurisprudenza consolidata

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