Cassazione Penale, Sentenza n. 20539/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/06/2023 che aveva respinto la domanda relativa al computo della pena eseguibile (decreto di cumulo del 25/11/2022). Il ricorrente sosteneva che, essendo stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra le condotte partecipative all'associazione mafiosa e ritenendosi un unico reato permanente a partire dal 2010, l'intera custodia sofferta dovrebbe essere computata come fungibile e dunque imputata all'esecuzione della pena unica risultante dalla continuazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha confermato che il riconoscimento della continuazione non autorizza a deroga dell'art. 657, comma 4, c.p.p.: la fungibilità riguarda solo la custodia cautelare o le pene espiate "sine titulo" dopo la commissione del reato; pertanto, anche in presenza di reato permanente, rileva il momento della cessazione della permanenza e non solo quello di inizio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 30/01/2024.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 657, comma 4, nel senso che per la fungibilità si devono considerare solo le misure di custodia o le pene effettivamente scontate dopo la commissione del singolo reato; il riconoscimento della continuazione non consente di rendere fungibile automaticamente tutta la custodia anteriore alla pronuncia, rendendo necessario scomporre il reato continuato nelle singole violazioni ai fini del computo
Applicata per la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza; la Corte ha ritenuto congruo il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non estende automaticamente la fungibilità della custodia: l'art. 657, comma 4, c.p.p. limita la fungibilità alle sole misure di privazione della libertà subite dopo la commissione del singolo reato
- In presenza di reato permanente, ai fini del computo della pena rileva il momento della cessazione della permanenza e non solo quello dell'inizio; la durata di permanenza va quindi valutata concretamente
- Per il calcolo delle pena eseguibile il reato continuato va, se necessario, scisso nelle singole violazioni che lo compongono per individuare quali periodi di custodia sono imputabili come fungibili
- La mera natura 'unitaria' del reato continuato non garantisce al condannato la possibilità di computare tutta la custodia precedente come pena espiata: è richiesta corrispondenza temporale tra commissione del reato e periodo di custodia utile
- Ricorsi per cassazione manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è essenziale formulare motivi non contraddetti dalla giurisprudenza consolidata
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