Cassazione Penale, Sentenza n. 23672/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ortolano impugnava la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, sostenendo che dopo la cessazione della carica formale (9/11/2011) non era più amministratore di fatto della Valle del Suino s.r.l. e che i suini non pagati erano stati forniti successivamente a quella data; contestava inoltre l'attribuzione a lui della tenuta/occultamento delle scritture contabili, deducendo travisamento dei fatti, inadeguata valutazione della prova e carenza/manifesta illogicità della motivazione, anche in relazione a un documento del 6/7/2012 che lo qualificava come legale rappresentante (sostenendo di non averlo firmato o che si trattasse di errore di stampa/invio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Ha ritenuto che le motivazioni di merito non avessero individuato elementi idonei a provare, dopo la cessazione della carica formale, un esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'amministratore di fatto da parte dell'Ortolano: il fatto che egli si sia qualificato in un'unica missiva come legale rappresentante non è sufficiente, la sua assunzione per mansioni materiali non prova gestione di fatto, ed è emersa la presenza di altri soggetti (dominus occulto Vitiello e altro amministratore formale Antonio Russo) che indeboliscono l'assunto. Analogamente, non è stato dimostrato in modo convincente che le scritture contabili fossero tenute o occultate dall'Ortolano né il dolo specifico volto a recare danno ai creditori.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), c) ed e)
Richiamato come fondamento delle censure per vizio di motivazione e di valutazione probatoria nel ricorso per cassazione.
Richiamato in relazione all'inosservanza o errata valutazione degli elementi probatori; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito non avesse adeguatamente dimostrato l'esercizio di fatto dei poteri di amministrazione.
Richiamato in ordine alla carenza o manifesta illogicità della motivazione della decisione della Corte territoriale; la Cassazione ha ritenuto la motivazione insufficiente rispetto agli indici richiesti per l'amministratore di fatto.
Interpretato nella giurisprudenza richiamata come nozione di amministratore di fatto: richiede esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici, con inserimento organico e funzioni direttive nella gestione aziendale; elementi sintomatici devono essere specifici e valutati con motivazione congrua.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto richiede elementi concreti e ripetuti di gestione o cogestione: atti isolati o sporadici non sono sufficienti.
- Un singolo documento in cui un soggetto si qualifica come rappresentante non prova di per sé la continuità gestionale necessaria per l'attribuzione della responsabilità penale per bancarotta.
- La presenza di altri soggetti (amministratori formali o dominus occulto) indebolisce l'attribuzione di gestione di fatto a terzi e richiede prova specifica della concreta e continuativa partecipazione alla gestione.
- Per il reato di bancarotta documentale occorre dimostrare non solo il collegamento con le scritture contabili ma anche l'elemento soggettivo (dolo specifico) di arrecare pregiudizio ai creditori; l'asserita responsabilità va motivata con indici chiari.
- In sede di impugnazione in Cassazione le censure sulla valutazione della prova e sulla motivazione possono portare all'annullamento se le decisioni di merito non esplicitano adeguatamente i ragionamenti che collegano i fatti agli elementi sintomatici richiesti dalla legge.
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