Cassazione Penale, Ordinanza n. 38348/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. deducendo un unico motivo: la mancata verifica da parte del giudice della sussistenza di cause di proscioglimento, quindi la prospettata violazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso è stato ritenuto formulato in termini generici e, soprattutto, proposto con censure non consentite rispetto alla tipologia di decisione impugnata, poiché avverso la sentenza applicativa della pena il controllo di legittimità è limitato alle ipotesi tassative previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che nel patteggiamento non è deducibile con ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge fondato sulla mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. restringe l'impugnabilità alle sole violazioni di legge tassativamente indicate. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina ex art. 444 cod. proc. pen.
La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
mancata verifica in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento
La doglianza riguardava l'omesso rilievo di eventuali cause di proscioglimento, ma tale censura non è deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento.
limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate
Nel caso della sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dalla norma.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è esperibile solo per le specifiche violazioni di legge tassativamente indicate dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non essendo consentite censure diverse o più ampie.
- La mancata verifica della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è, di per sé, motivo deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, quando non rientri nei limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Il ricorso formulato in modo generico e con motivi non consentiti rispetto al tipo di sentenza impugnata è inammissibile e comporta la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38336/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38342/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38343/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38344/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38345/2025 del 26/11/2025
- ordinanza_penale · 26 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 38346/2025 del 26/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →