Cassazione Penale, Sentenza n. 21088/2024 del 29/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) con cui il Tribunale di Roma aveva inflitto quattro anni di reclusione per associazione per delinquere, ricettazione, falsi ideologici e false denunce di incidenti stradali. Il ricorrente deduceva l'inesistenza/invalidità della procura speciale su cui si sarebbe basata la sentenza (si tratta di una bozza manoscritta non sottoscritta, redatta mentre l'imputato era in condizioni di incoscienza, con firma mai autenticata) e la conseguente nullità della sentenza; inoltre si sosteneva che l'imputato non era presente all'udienza di patteggiamento e quindi mancava la sua volontà. In subordine si contestava la mancata trasmissione della domanda, nel caso la Corte avesse riqualificato la richiesta come domanda di rescissione del giudicato o altro rimedio processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la domanda di revisione fosse formulata in termini generici e non rientrasse nei casi di revisione previsti dalla legge. Quanto alla presunta falsità o nullità della procura, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la revisione per falsità (art. 630 lett. d) cod. proc. pen.) richiede un accertamento irrevocabile della falsità o dell'esistenza del reato posto a fondamento della condanna; nel caso di specie nulla di ciò è stato dimostrato, per cui la richiesta è inammissibile. Il secondo motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza di applicazione della pena è l'atto impugnato/contestato nella vicenda.
art. 630, lett. d), cod. proc. pen.
art. 630, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede la revisione della condanna quando essa sia stata pronunciata in conseguenza di falsità in atti o di fatti di reato; richiede come presupposto un accertamento irrevocabile della falsità o dell'esistenza dei fatti criminosi a fondamento della condanna.
Giurisprudenza, Sez. 5 n. 40169 del 24/06/2009 (Omar Hassan) e Sez. 1 n. 1925 del 22/04/1991 (Taldone)
Sez. 5, n. 40169 del 24/06/2009, Omar Hassan, Rv. 245189; Sez. 1, n. 1925 del 22/04/1991, Taldone, Rv. 187247
Precisa che la richiesta di revisione fondata su falsità non è ammissibile in assenza di un accertamento irrevocabile della dedotta falsità o dell'esistenza dei fatti criminosi; il giudice della revisione può procedere ad accertamento incidentale solo in casi limitati (es. intervenuta causa estintiva che impedisca l'accertamento principale).
Massime di principio
- La revisione di una condanna per falsità (art. 630 lett. d)) richiede prove già accertate in modo irrevocabile della falsità: semplici allegazioni o documenti dubbi non sono sufficienti.
- L'impugnazione basata su vizi formali di una procura (assenza di firma, autenticazione contestata) non è automaticamente risolvibile con la revisione; tali profili vanno precisati e dimostrati con mezzi idonei (es. autenticazione, perizia grafologica, sentenza che accerti la falsità) o perseguiti mediante altri rimedi (azione per nullità, denuncia per falso, rescissione del giudicato davanti al giudice competente).
- Se la domanda è formulata in termini vaghi o non rientra negli specifici casi di revisione, il ricorso sarà dichiarato inammissibile; il ricorrente deve indicare chiaramente la fattispecie legale concreta invocata e produrre elementi decisivi.
- Quando la Corte ritiene la domanda riconducibile a un diverso rimedio (es. rescissione del giudicato), essa non sempre provvede d'ufficio alla trasmissione al giudice competente: è preferibile proporre direttamente il rimedio appropriato davanti all'autorità competente.
- In situazioni analoghe, prima di chiedere la revisione è opportuno ottenere un accertamento preventivo della falsità (perizia, sentenza penale o civile che accerti il falso) o valutare vie processuali alternative per tutelare la posizione (impugnazioni, azioni civili o denunce penali).
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