Sentenza del 14/12/2018 n. 32426 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella relativa a somme derivanti dal controllo della dichiarazione dei redditi per l'anno 1995, presentata nel 1996 in forma congiunta con il coniuge. Ha contestato, tra l'altro, la mancata sottoscrizione della dichiarazione congiunta, il difetto di notifica della cartella e la decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione. In Cassazione ha dedotto, come motivo principale, la violazione dei termini decadenziali per la notifica della cartella: trattandosi di una dichiarazione presentata nel 1996, la notifica avrebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2001, mentre era stata effettuata nel 2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo tardiva la notifica della cartella e quindi intervenuta la decadenza dell'Amministrazione. Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine decadenziale applicabile era il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Poiché la dichiarazione era stata presentata nel 1996, il termine scadeva il 31 dicembre 2001, mentre la cartella era stata notificata nel 2002. Gli altri quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso introduttivo e annullando la cartella. Le spese del giudizio di cassazione, pari a 2.500 euro, sono state poste a carico dell'Ufficio; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25
Termini per la notifica delle cartelle di pagamento.
La notifica della cartella deve avvenire entro il termine decadenziale previsto dalla legge; per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine applicabile era il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
D.L. n. 106 del 2005, art. 5-bis, convertito dalla L. n. 156 del 2005
Ha fissato i termini di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle somme derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni.
La disciplina transitoria si applica anche alle situazioni anteriori alla sua entrata in vigore ancora pendenti, comprese quelle già sottoposte al giudice.
D.L. n. 106 del 2005, art. 5-ter
Per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La norma individua un termine decadenziale preciso: nel caso concreto, dichiarazione presentata nel 1996 e scadenza al 31 dicembre 2001.
L. n. 114 del 1977, art. 17, comma 3
La disposizione era stata richiamata dalla contribuente in relazione alla validità della notifica effettuata al coniuge, ma la Corte non l'ha esaminata perché il primo motivo, relativo alla decadenza, è risultato assorbente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Procedura di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni.
La questione sull'utilizzabilità della procedura per interessi e sanzioni non è stata esaminata, poiché la cartella è stata annullata preliminarmente per tardività della notifica.
Corte costituzionale, sentenza n. 280 del 2005
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
Massime di principio
- Quando una cartella riguarda somme derivanti dalla liquidazione di una dichiarazione dei redditi presentata entro il 31 dicembre 2001, occorre verificare il termine transitorio del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
- La notifica effettuata oltre il termine decadenziale comporta l'annullamento della cartella, anche se la pretesa tributaria potrebbe essere sostanzialmente fondata.
- Il termine di decadenza deve essere calcolato a partire dall'anno di presentazione della dichiarazione, non semplicemente dall'anno d'imposta cui essa si riferisce.
- Se la tardività della cartella risulta dagli atti e non richiede ulteriori accertamenti, il giudice può annullare direttamente l'atto senza rinviare la causa per l'esame degli altri motivi.
- Quando un motivo preliminare, come la decadenza della notifica, è decisivo, le contestazioni ulteriori sulla sottoscrizione della dichiarazione, sulla validità della notifica o sulla procedura di liquidazione possono essere dichiarate assorbite.
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