Cassazione Penale, Ordinanza n. 28059/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado e con sentenza confermata in appello, ricorrono per cassazione contro la decisione che li ha ritenuti responsabili dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale. La difesa ha poi depositato memoria ribadendo i motivi già svolti nei gradi di merito senza confrontarsi con la motivazione della Corte territoriale. In cassazione deducono: 1) vizio della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, chiedendo in sostanza una nuova lettura del compendio probatorio; 2) ancora una diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione; 3) erronea applicazione della legge penale in punto trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la asserita mancanza di motivazione sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi sollecitassero una rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in sede di legittimità, perché la motivazione del giudice di merito era immune da vizi logici e giuridici. Ha ritenuto infondato/inammissibile anche il terzo motivo, poiché la concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità; nel caso concreto il diniego era sorretto da motivazione sufficiente, fondata anche sui plurimi precedenti penali degli imputati e sulla ritenuta ostatività alla concessione delle attenuanti e all'esclusione dell'aggravante contestata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente come limite del giudizio di legittimità, nel senso che la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione del fatto e delle prove.
Le circostanze attenuanti generiche sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e il loro diniego è sindacabile in cassazione solo per mancanza assoluta di motivazione o manifesta illogicità/arbitrarietà.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non espressamente citato nel testo, ma i reati oggetto di contestazione sono quelli di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale.
Base normativa dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale oggetto di conferma di responsabilità.
La motivazione menziona una specifica aggravante contestata, rispetto alla quale il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto coerente con i precedenti penali degli imputati; il testo non consente però di identificare con certezza la norma esatta dell'aggravante.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Le valutazioni degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione sono riservate in via esclusiva al giudice di merito.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Il diniego delle attenuanti generiche, se sorretto da motivazione non apparente e non illogica, non è censurabile in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una richiesta di nuova lettura del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La censura che attacca la motivazione della sentenza di merito è ammissibile solo se denuncia un vero vizio logico o giuridico della motivazione, non quando mira a sostituire la valutazione del giudice di merito con una valutazione alternativa delle prove.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e resiste al sindacato di cassazione se è sorretto da motivazione sufficiente e non arbitraria.
- La presenza di precedenti penali può essere valorizzata come elemento ostativo alla concessione delle attenuanti generiche, purché il giudice dia conto in modo plausibile della propria valutazione.
- Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
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