Cassazione Penale, Sentenza n. 22313/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di detenzione di armi aggravata dall'art. 416‑bis.1 c.p. (capo 16), denunciando: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver mantenuto la misura nonostante l'ordinanza avesse escluso lo spostamento e l'occultamento dell'arma contestati, sostenendo che a lei non era stata contestata la detenzione ma solo lo spostamento/occultamento; l'ordinanza però avrebbe dedotto apoditticamente la detenzione da una intercettazione del 17/06/2022; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'agevolazione mafiosa (contestata); (3) mancata valutazione delle esigenze cautelari e loro insussistenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente ricostruito gli elementi di fatto: la ricorrente aveva detenuto armi per conto del clan dei Cracolici perché investita della 'gestione' delle stesse dal fratello, come emergeva da intercettazioni (in particolare una intercettazione a breve distanza temporale da una perquisizione che aveva portato al rinvenimento di una pistola con matricola abrasa, e altre intercettazioni che dimostravano consapevolezza e contiguità ai vertici del sodalizio). La Corte ha confermato che l'intercettazione di per sé non era sufficiente a configurare il concorso esterno in associazione mafiosa né il porto in assenza di prova dello spostamento, ma che il complesso degli elementi giustificava la misura per la detenzione in concorso aggravata dall'agevolazione mafiosa. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sull'aggravante per difetto di interesse perché l'aggravante produceva solo la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., mentre le esigenze cautelari erano state valutate indipendentemente da tale presunzione (gravità della condotta, spregiudicatezza, rapporti familiari e contiguità al sodalizio). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la ricorrente condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
configurazione di reato e aggravante collegata all'agevolazione mafiosa (capo 16)
La Corte ha ritenuto che la detenzione di armi fosse aggravata dall'agevolazione mafiosa in quanto la ricorrente era contigua ai vertici del sodalizio e consapevole della disponibilità di armi; l'aggravante, per la sua valenza ai fini cautelari, determina una presunzione relativa ai sensi dell'art. 275 c.p.p., ma le esigenze cautelari possono essere valutate anche indipendentemente da tale presunzione
Richiamata dalla ricorrente nell'impugnazione per presunta violazione, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura; le norme citate non hanno impedito la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale del riesame
citato nel ricorso (v. motivi)
Richiamato nella contestazione circa motivazione e violazione di legge; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio denunciato
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
presunzione connessa all'aggravante di agevolazione mafiosa
Produce una presunzione relativa che può avere rilievo nella valutazione delle esigenze cautelari, ma non è decisiva se i giudici motivano le esigenze cautelari anche su altri elementi (gravità della condotta, contiguità al sodalizio, rapporti familiari, spregiudicatezza)
onere delle spese per la parte che propone ricorso inammissibile
La Corte lo ha applicato per condannare la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento per l'inammissibilità
art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.
dispositivo di trasmissione alla cancelleria per adempimenti
Ordine esecutivo per gli adempimenti conseguenti alla sentenza
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
richiamata in tema di condanna al versamento in favore della Cassa delle Ammende
Usata per giustificare il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende nonostante non si sia ritenuto che la ricorrente avesse agito con colpa grave
Massime di principio
- La mera intercettazione, se isolata, può non essere sufficiente a configurare reati come il concorso esterno in associazione mafiosa o il porto di arma: è necessario valutare il contesto e gli elementi probatori complessivi.
- Per il concorso nella detenzione o nel porto di armi è richiesta la disponibilità materiale dell'arma: ciascun compartecipe deve trovarsi in una situazione di fatto che gli consenta di disporre dell'arma.
- La qualificazione giuridica del fatto (es. porto vs detenzione) può essere modificata rispetto alla contestazione provvisoria se la diversa qualificazione rispetta la condotta descritta nell'atto accusatorio.
- L'aggravante per agevolazione mafiosa può comportare una presunzione relativa (art. 275, comma 3 c.p.p.), ma le esigenze cautelari devono essere comunque motivate anche su altri elementi fattuali se la misura è fondata su gravità della condotta, contiguità al sodalizio e rapporti familiari/organizzativi.
- In cassazione contro ordinanze del tribunale del riesame, le censure sulle aggravanti sono ammissibili solo se la valutazione contestata produce effetti immediati sull'an o sul quomodo della misura cautelare; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- La parte che propone ricorso in cassazione manifestamente infondato o inammissibile può essere condannata alle spese e ad un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende, salvo che non sia dimostrata la mancanza di colpa nella presentazione del ricorso.
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