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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3058/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'08/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Biagio Lo Faro contro la sentenza del Tribunale di Siracusa del 09/09/2023. Il motivo principale dedotto è che Lo Faro era detenuto al momento del conferimento del mandato e quindi non poteva eleggere domicilio per le notifiche; la Corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'appello senza tener conto della sua condizione di detenuto e dell'obbligo di notifica a mani proprie nel luogo di detenzione

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che il mandato d'impugnare riportava espressamente lo stato di detenzione dell'imputato e che la Corte d'appello non aveva applicato il principio secondo cui, se l'imputato è detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera l'obbligo (previsione di legge novellata) di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione e che le notificazioni effettuate al domicilio dichiarato, quando la detenzione risulta dagli atti, sono nulle a regime intermedio (sanabili ai sensi dell'art. 184 c.p.p.). Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter e correlati)

    La Corte afferma che la previsione che richiede la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione non opera nei confronti dell'imputato detenuto al momento della proposizione del gravame; in tal caso va eseguita la notificazione a mani proprie nel luogo di detenzione

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento sulle impugnazioni e sulle modalità di notifica connesse alle impugnazioni (citato nel ricorso); la decisione valuta la compatibilità della disciplina delle notifiche con lo stato di detenzione dell'imputato

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d) (novellamento art. 581 c.p.p.)

    Il novellamento ha introdotto l'onere di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità; la Corte precisa che tale onere non produce effetti nei confronti dell'imputato detenuto e non può ostacolare l'accesso effettivo alla giustizia

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Le nullità derivanti da notificazioni effettuate al domicilio anziché nel luogo di detenzione sono qualificate come nullità a regime intermedio e possono essere sanate con le modalità previste dall'art. 184 c.p.p.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a supporto del principio del diritto all'accesso effettivo alla giustizia; l'applicazione formale dell'onere di domicilio, laddove impedisca l'effettiva notificazione all'imputato detenuto, sarebbe in contrasto con l'art. 6 CEDU

  • Giurisprudenza citata (Sez.2 n.38442/2023 Toure; Sez.2 n.33395/2023 Quattrocchi; Sez.6 n.21940/2024 Janashia; Sez. U n.12778/2020 S.)

    La Corte richiama precedenti decisioni che hanno stabilito il principio per cui le notificazioni devono essere eseguite nel luogo di detenzione e che le notificazioni al domicilio quando la detenzione risulta dagli atti sono nulle a regime intermedio; tali precedenti sono utilizzati per fondare l'annullamento del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • Se l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione, l'onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 581 c.p.p. (nella formulazione novellata) non può operare a pena di inammissibilità: la notifica deve essere eseguita nel luogo di detenzione
  • Quando dagli atti emerge lo stato di detenzione, le notificazioni effettuate al domicilio dichiarato o eletto anziché nel luogo di detenzione sono nullità a regime intermedio, sanabili ai sensi dell'art. 184 c.p.p.
  • La Corte di merito deve verificare la condizione di detenzione indicata nel mandato o negli atti e adottare le modalità di notifica coerenti; il mancato rispetto di tale verifica può determinare l'annullamento del provvedimento per violazione delle norme sulle notifiche
  • L'applicazione formale di nuove previsioni procedurali (es. obblighi di elezione di domicilio) non può impedire l'effettivo esercizio del diritto di difesa e l'accesso alla giustizia garantito dall'art. 6 CEDU
  • In pratica, in situazioni analoghe è opportuno che il difensore indichi chiaramente nello mandato lo stato di detenzione e richieda espressamente la notificazione nel luogo di detenzione; la corte dovrà allora disporre la notificazione a mani proprie nel luogo di detenzione e non ritenere inammissibile l'impugnazione per mancata elezione di domicilio

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