Cassazione Penale, Sentenza n. 3058/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza dell'08/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Biagio Lo Faro contro la sentenza del Tribunale di Siracusa del 09/09/2023. Il motivo principale dedotto è che Lo Faro era detenuto al momento del conferimento del mandato e quindi non poteva eleggere domicilio per le notifiche; la Corte d'appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l'appello senza tener conto della sua condizione di detenuto e dell'obbligo di notifica a mani proprie nel luogo di detenzione
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che il mandato d'impugnare riportava espressamente lo stato di detenzione dell'imputato e che la Corte d'appello non aveva applicato il principio secondo cui, se l'imputato è detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera l'obbligo (previsione di legge novellata) di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione e che le notificazioni effettuate al domicilio dichiarato, quando la detenzione risulta dagli atti, sono nulle a regime intermedio (sanabili ai sensi dell'art. 184 c.p.p.). Per questi motivi la Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catania per il giudizio
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. (comma 1-ter e correlati)
La Corte afferma che la previsione che richiede la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità dell'impugnazione non opera nei confronti dell'imputato detenuto al momento della proposizione del gravame; in tal caso va eseguita la notificazione a mani proprie nel luogo di detenzione
Richiamato come norma di riferimento sulle impugnazioni e sulle modalità di notifica connesse alle impugnazioni (citato nel ricorso); la decisione valuta la compatibilità della disciplina delle notifiche con lo stato di detenzione dell'imputato
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, comma 1, lett. d) (novellamento art. 581 c.p.p.)
Il novellamento ha introdotto l'onere di allegare la dichiarazione/elezione di domicilio a pena di inammissibilità; la Corte precisa che tale onere non produce effetti nei confronti dell'imputato detenuto e non può ostacolare l'accesso effettivo alla giustizia
Le nullità derivanti da notificazioni effettuate al domicilio anziché nel luogo di detenzione sono qualificate come nullità a regime intermedio e possono essere sanate con le modalità previste dall'art. 184 c.p.p.
art. 6 CEDU
Richiamato a supporto del principio del diritto all'accesso effettivo alla giustizia; l'applicazione formale dell'onere di domicilio, laddove impedisca l'effettiva notificazione all'imputato detenuto, sarebbe in contrasto con l'art. 6 CEDU
Giurisprudenza citata (Sez.2 n.38442/2023 Toure; Sez.2 n.33395/2023 Quattrocchi; Sez.6 n.21940/2024 Janashia; Sez. U n.12778/2020 S.)
La Corte richiama precedenti decisioni che hanno stabilito il principio per cui le notificazioni devono essere eseguite nel luogo di detenzione e che le notificazioni al domicilio quando la detenzione risulta dagli atti sono nulle a regime intermedio; tali precedenti sono utilizzati per fondare l'annullamento del provvedimento impugnato
Massime di principio
- Se l'imputato è detenuto al momento della proposizione dell'impugnazione, l'onere di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio previsto dall'art. 581 c.p.p. (nella formulazione novellata) non può operare a pena di inammissibilità: la notifica deve essere eseguita nel luogo di detenzione
- Quando dagli atti emerge lo stato di detenzione, le notificazioni effettuate al domicilio dichiarato o eletto anziché nel luogo di detenzione sono nullità a regime intermedio, sanabili ai sensi dell'art. 184 c.p.p.
- La Corte di merito deve verificare la condizione di detenzione indicata nel mandato o negli atti e adottare le modalità di notifica coerenti; il mancato rispetto di tale verifica può determinare l'annullamento del provvedimento per violazione delle norme sulle notifiche
- L'applicazione formale di nuove previsioni procedurali (es. obblighi di elezione di domicilio) non può impedire l'effettivo esercizio del diritto di difesa e l'accesso alla giustizia garantito dall'art. 6 CEDU
- In pratica, in situazioni analoghe è opportuno che il difensore indichi chiaramente nello mandato lo stato di detenzione e richieda espressamente la notificazione nel luogo di detenzione; la corte dovrà allora disporre la notificazione a mani proprie nel luogo di detenzione e non ritenere inammissibile l'impugnazione per mancata elezione di domicilio
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