Cassazione Penale, Ordinanza n. 29407/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Lecce. Dal testo emerge un solo motivo, ma il suo contenuto specifico non è riportato integralmente: la Corte di cassazione lo qualifica come censura che mira, in sostanza, a contestare la valutazione e l'apprezzamento del materiale probatorio compiuti nei gradi di merito, chiedendo una rivalutazione del compendio istruttorio. La Corte rileva che tali doglianze investono profili riservati al giudizio di merito e non sono scrutinabili in sede di legittimità, salvo il vizio del percorso argomentativo, che nel caso di specie non è ravvisato.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È evocato implicitamente il limite del sindacato di legittimità: non è consentita una nuova valutazione delle risultanze probatorie se non nei limiti del vizio della motivazione o del percorso giustificativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di vizi di legittimità, mirano soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti già valutati dal giudice di merito.
- Il controllo di legittimità non consente al giudice di cassazione di rileggere gli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata né di sostituire la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi, salvo che sia dedotto e riscontrato un effettivo vizio del percorso argomentativo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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