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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29407/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Lecce. Dal testo emerge un solo motivo, ma il suo contenuto specifico non è riportato integralmente: la Corte di cassazione lo qualifica come censura che mira, in sostanza, a contestare la valutazione e l'apprezzamento del materiale probatorio compiuti nei gradi di merito, chiedendo una rivalutazione del compendio istruttorio. La Corte rileva che tali doglianze investono profili riservati al giudizio di merito e non sono scrutinabili in sede di legittimità, salvo il vizio del percorso argomentativo, che nel caso di specie non è ravvisato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    È evocato implicitamente il limite del sindacato di legittimità: non è consentita una nuova valutazione delle risultanze probatorie se non nei limiti del vizio della motivazione o del percorso giustificativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste di vizi di legittimità, mirano soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti già valutati dal giudice di merito.
  • Il controllo di legittimità non consente al giudice di cassazione di rileggere gli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata né di sostituire la propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi, salvo che sia dedotto e riscontrato un effettivo vizio del percorso argomentativo.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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